25.02.2011

Per la festa del 17 marzo il contratto fissa le regole

  • Il Sole 24 Ore

di Nevio Bianchi e Giuseppe Maccarone

Si fa festa il 17 marzo ma si perde un giorno di retribuzione. È questa l'affermazione che nelle ultime ore va rimbalzando nei vari ambienti lavorativi in cui si discute degli effetti prodotti dal decreto legge 5/2011, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 44. Il provvedimento istituisce la nuova festività prevista in occasione del 150° anniversario dell'unità di Italia.

Le intenzioni degli ideatori, probabilmente, erano buone ma l'obiettivo si è subito scontrato con la realtà, quella di una fase di congiuntura debole che oggi pone le aziende e l'amministrazione pubblica in condizione di non poter sopportare un maggior onere. Per ovviare, il Dl prevede che «gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma» alla nuova festività.

Cosa significa questo? Il 4 novembre era considerato giorno di festa dalla legge 260/49. Poi un'altra norma (legge 54/77) l'ha abolita e ne ha spostato la celebrazione alla prima domenica di novembre. Per contro, molti contratti collettivi (per esempio quello del commercio) hanno previsto che il lavoratore beneficiasse del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. Normalmente, dunque, in questi settori i dipendenti ricevono un giorno di retribuzione in più a titolo di festività non goduta. Con l'inserimento del nuovo giorno festivo, questi lavoratori non andranno a lavorare il 17 marzo ma – a titolo compensativo – non riceveranno in pagamento alcun compenso addizionale nella busta paga di novembre. In altri comparti, invece, i relativi contratti non hanno previsto il pagamento di una giornata aggiuntiva a novembre ma potrebbero aver inserito (per esempio) un giorno in più di permesso a fronte delle festività abolite (comprendendoci anche il 4 novembre). Anche in questo caso esplica i sui effetti quanto stabilito dal decreto legge 5/2011, nella parte in cui afferma che gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali, previsti per la festività soppressa del 4 novembre, si applicano alla nuova festività. In pratica questo potrebbe significare che la compensazione prevista dal decreto legge si andrebbe a ripercuotere sull'istituto giuridico dei permessi introdotto dal ccnl, andando a ridurre il numero dei giorni (o delle ore) di permesso riconosciuti in sostituzione delle festività abolite dalla legge del 77 se in esse, all'origine, è stato considerato anche il 4 novembre.

In questi settori i lavoratori continueranno come sempre a non vedersi pagato il 4 novembre, riposeranno il 17 marzo e il datore di lavoro – ricorrendone i presupposti – potrebbe ridurre il numero di permessi sostitutivi. Si ritiene che, in assenza di retribuzione aggiuntiva erogata, non vi sia alcun obbligo di integrare il Tfr. Il decreto legge si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Per chi avesse interesse, sembrerebbe peraltro possibile – attraverso un accordo – lasciare invariata la situazione.