I giudici tedeschi avevano avviato un procedimento penale per una truffa commessa in Italia da un imputato che era stato già condannato in contumacia, dai giudici italiani, a una sanzione pecuniaria e a una pena detentiva. Era stata eseguita solo la sanzione pecuniaria, ma il condannato non aveva scontato la pena detentiva anche perché detenuto in Austria per altri reati. Le autorità tedesche avevano emesso un mandato di arresto europeo per processarlo per il reato di truffa, ma l’imputato ha invocato il rispetto del principio del ne bis in idem. Di qui il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue.
Prima di tutto, gli eurogiudici hanno chiarito che l’articolo 54 della Caas stabilisce che una persona giudicata con sentenza definitiva in uno Stato contraente non può essere sottoposta a un procedimento penale per i medesimi fatti in un altro Paese parte al trattato solo se, in caso di condanna, «la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita». Nei casi in cui la pena non è eseguita o è eseguita parzialmente – osserva la Corte – è possibile avviare, invece, il procedimento in un altro Stato membro. Senza che vi sia alcun contrasto né con le decisioni quadro, inclusa La 2008/909 sul reciproco riconoscimento delle sentenze né con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che non limita l’applicazione del ne bis in idem alla previa esecuzione della pena. Ma c’è di più.
Per la Corte, infatti, poiché le Spiegazioni relative alla Carta richiamano proprio l’articolo 54 della Caas è evidente che non vi è alcuna contrarietà alla condizione supplementare apposta da Schengen. Tanto più che la condizione serve a garantire la realizzazione di un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione europea ossia l’attuazione di uno spazio di sicurezza, senza “sacche” di impunità.
Che sussiste se la pena, che deve essere considerata nel suo complesso e, quindi, sia con riguardo alla pena pecuniaria sia a quella detentiva quando comminate a titolo principale, non viene eseguita.