di Antonio G. Paladino
Giudizi amministrativi, il deposito atti di parte, via posta elettronica certificata (PEC), non avrà più segreti per i difensori costituiti. Grazie ad una nota del Segretario della Giustizia Amministrativa diffusa nei giorni scorsi, si fa più chiarezza sulla portata operativa delle disposizioni contenute all'articolo 136, comma 2 del nuovo Codice del Processo Amministrativo (il dlgs n. 104/2010). Tale disposizione prevede che i difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore è altresì tenuto ad attestare la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Adesso, grazie all'attivazione di una casella di PEC in ogni singola sede TAR e per il Consiglio di Stato (l'elenco completo è disponibile sulla home-page del sito www.giustizia-amministrativa.it) è ora possibile, per gli avvocati, depositare la documentazione utilizzando lo strumento della PEC. Le istruzioni, a tal fine, precisano che dovrà essere inviato un messaggio per ogni atto da depositare. Se, a fronte di un documento protocollato, si vogliono trasmettere più documenti, questi dovranno essere riuniti in un unico archivio in formato compresso Win Zip. Attenzione, il messaggio di posta deve partire da una casella PEC, pena il rifiuto del deposito, attestato da un messaggio di anomalia (warning). Il messaggio, dovrà contenere due allegati. Il primo, ovviamente, il file digitale da depositare. Tale file potrà avere diversi formati, tra cui, quelli più in uso. Ad esempio, il formato pdf (Acrobat) o doc (Word), ma si potrà utilizzare anche il tipo «file immagine» (ad es. tif, jpg, jpeg). Le istruzioni, comunque, chiariscono che, ferma restando la scelta del formato del file da inviare (che rimane nella discrezione del difensore costituito), la dimensione complessiva degli allegati ad ogni messaggio, non potrà eccedere i 30 Megabytes. Il secondo allegato, è un modello predisposto con l'indicazione della tipologia dell'atto per il quale si deposita la copia informatica, il numero di registro del ricorso e, nel caso di documenti diversi dal ricorso, il numero di protocollo atti. A seguito dell'invio, il difensore riceverà tre messaggi. L'attestazione dell'avvenuto invio, l'attestazione dell'avvenuta consegna, l'attestazione dell'esito del deposito del documento informatico, corrispondente ad un certo atti protocollato. Tutti e tre gestiti in automatico, per cui è esclusa ogni forma di risposta. Infine, la ricevuta elettronica di avvenuto invio ha lo stesso valore legale della ricevuta dell'invio di una raccomandata cartacea, inviata attraverso le Poste Italiane, la ricevuta elettronica di avvenuta consegna ha lo stesso valore della cosiddetta ricevuta di ritorno.