07.09.2015

Patent box, quattro passaggi per valutarne la convenienza

  • Italia Oggi

Quattro passaggi per sondare la convenienza del nuovo regime fiscale agevolativo delle opere dell’ingegno e per valutare se sussistano tutte le condizioni richieste all’impresa per fruire del «Patent box». La relazione illustrativa allegata al decreto ministeriale del 30 luglio 2015 ha finalmente messo luce sugli aspetti più pratici per poter aderire al nuovo regime preferenziale. Questo permette alle imprese di iniziare ad operare per valutare quanto l’agevolazione può essere di interesse.

I chiarimenti forniti hanno permesso ad Italia Oggi Sette di stilare i quattro passi da compiere per poter aderire al regime.

Fase 1) Verificare se sono state realizzate attività di ricerca e sviluppo qualificate negli ultimi anni collegate al bene immateriale e se sussiste il rispetto del cosiddetto «nexus approach»

Fase 2) Determinare la quota di reddito teoricamente agevolabile

Fase 3) Effettuare il tracking and tracing dei costi e dei ricavi per singolo bene immateriale nel 2015 e ricostruire i dati aggregati per la ricerca e sviluppo effettuata antecedentemente al 2015

Fase 4) Attivare la procedura di ruling, semplificata per le pmi, per determinare, in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, il contributo economico dei beni immateriali, alla produzione del reddito di impresa. Questo è fondamentale per quantificare il reddito agevolabile.

Entrando nel merito delle singole attività da svolgere, vengono riportati i passaggi che è opportuno ogni impresa/consulente vada a fare.

Fase 1) Verificare se sono state realizzate attività di ricerca e sviluppo qualificate collegate al bene immateriale.

La prima verifica da effettuare è se sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo qualificate volte alla realizzazione di un bene immateriale.

Questa una condizione imprescindibile per la effettiva fruizione dell’agevolazione. Le tipologie di ricerca qualificate possono essere così riassunte: ricerca fondamentale, ricerca applicata, design, ideazione e realizzazione software, ricerche preventive, test e ricerche di mercato e infine le attività di presentazione, comunicazione e promozione. Il regime del Patent box italiano si basa sullo schema del «Nexus approach», come discusso dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), nel suo interim report del 16 settembre 2014 (Azione 5 Beps – «Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance» – Capitolo 4).

In pratica affinché sia rispettato il principio del «nexus approach» deve sussistere un collegamento diretto tra le spese sostenute per il bene immateriale e il reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale stesso.

Secondo lo schema nexus approach, il regime italiano determina il reddito ammissibile proporzionalmente alle attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolte dal contribuente.

Per l’impresa è possibile beneficiare dello strumento soltanto se le attività di R&S sono effettuate direttamente dal richiedente o dallo stesso in collaborazione con terzi o con parti correlate.

Fase 2) Determinare la quota di reddito agevolabile

La quota di reddito agevolabile viene calcolata moltiplicando il reddito complessivo derivante dal bene immateriale per il rapporto tra «spese ammissibili di ricerca e sviluppo qualificate» e «spese totali sostenute per lo sviluppo del bene immateriale»:

Esemplificando:

Nel quantificare i costi qualificati di ricerca e sviluppo, che si collocano al numeratore del predetto coefficiente, devono essere considerate tutte le attività di ricerca e sviluppo finanziabili sopraindicate svolte direttamente dal contribuente, da università o enti di ricerca e organismi equiparati e da società, incluse le start up innovative, diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo.

In linea con quanto previsto dal Documento Ocse il valore dei costi qualificati da indicare al numeratore può essere incrementato dei costi afferenti alle attività di ricerca e sviluppo addebitati da società infragruppo, per la quota degli stessi che rappresenta un mero riaddebito .

Sempre con riferimento all’Ocse, il valore del numeratore può essere incrementato dei costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni immateriali sostenuti dal contribuente nell’ambito di accordi di ripartizione dei costi (Cca) nel limite dei proventi costituiti dal riaddebito ai partecipanti dei costi di sviluppo, mantenimento e accrescimento.

Il denominatore del rapporto è costituito dall’importo del numeratore, eventualmente maggiorato dei costi derivanti da operazioni infragruppo e del costo di acquisizione (incluso il costo della licenza) del bene immateriale.

È evidente che qualora le spese di sviluppo, mantenimento e accrescimento dei beni intangibili agevolabili sono solo quelle relative ad attività di ricerca e sviluppo effettuate direttamente dal contribuente o effettuate tramite soggetti terzi indipendenti, quali università, centri di ricerca e soggetti indipendenti, la quota di reddito agevolabile sarà pari all’intero importo del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali e il valore del coefficiente sarà pari a 1. La conseguenza positiva per impresa è che la percentuale di riduzione delle imposte si applica sul 100% del reddito determinato.

Ai fini del calcolo del coefficiente per la determinazione della quota di reddito agevolabile, il valore del numeratore può essere ulteriormente incrementato di un importo pari alla differenza tra il valore complessivo del denominatore del predetto rapporto e il valore del numeratore come sopra determinato nei limiti tuttavia del 30% di quest’ultimo valore.

Fase 3) Tracking and tracing dei costi e dei ricavi per singolo bene immateriale dal 2015 o aggregati antecedentemente al 2015.

La norma prevede che le imprese utilizzino adeguati sistemi di tracking and tracing dei costi e dei ricavi da ricondurre all’attività svolta per ogni singolo bene immateriale. Questo si deve tradurre in una adeguato sistema di rilevazione delle spese e dei redditi, contabile ed extracontabile, a dimostrazione del diretto collegamento tra le attività di r&s e beni immateriali nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile.

Nella fase iniziale di questo regime però non è possibile avere un sistema di rilevazione di costi e ricavi che consentono una tracciatura e quindi di rilevare il legame fra costi, beni immateriali e ricavi richiesto dal nexus approach, in quanto alcuni costi possono derivare da attività svolte negli anni precedenti. Per ovviare a questa problematica il decreto ha stabilito che nella fase iniziale di ingresso nel regime, le imprese determino il coefficiente, che è cumulativo e prende in considerazione sia i costi a partire dall’ingresso nel regime preferenziale sia quelli sostenuti antecedentemente, considerando i costi complessivi come grandezze aggregate, senza distinzione per singolo bene immateriale.

Fintanto che nel quadriennio di riferimento si hanno annualità senza tracking and tracing e annualità con tracking e tracing, il coefficiente, cumulativo, dovrà essere determinato considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate. Solo quando in tutto il quadriennio di riferimento i costi qualificati e i costi complessivi sono rilevati secondo i criteri di tracking and tracing richiesti dal nexus approach il coefficiente potrà essere determinato per singolo bene immateriale.

Di conseguenza questo sarà possibile solo dal 2018, quando si avranno quattro anni consecutivi di rilevazione con i requisiti di tracking and tracing, pertanto il coefficiente dovrà essere calcolato singolarmente per ciascun bene immateriale.

Fase 4) Attivazione della procedura di ruling internazionale per determinare il contributo economico dei beni immateriali alla produzione del reddito di impresa

Al fine di determinare la parte di reddito di impresa riconducibile al bene immateriale è necessario attivare una procedura di ruling internazionale con l’Agenzia delle entrate.

La procedura di ruling è facoltativa in caso di concessione della licenza infragruppo del bene immateriale e in caso di concessione in uso del bene immateriale a terze parti. In questi casi, l’impresa può decidere di avvalersi lo stesso della procedura di ruling al fine di poter accedere con maggiore certezza al regime Patent box. Nel caso delle piccole e medie imprese sono state previste delle modalità semplificate per accedere al ruling, che saranno determinate da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Il contributo dovrà comunque essere determinato sulla base degli standard internazionali rilevati dall’Ocse, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento. Le pmi dovranno comunque dimostrare di essere in grado di monitorare e poter attestare il collegamento fra le spese e il reddito.