31.07.2015

Patent box a maglie larghe per le spese legate ai marchi

  • Il Sole 24 Ore
I marchi di impresa possono fruire del regime patent box, se registrati o in corso di registrazione. E il decreto di attuazione prevede anche che le spese rilevanti, connesse ai marchi e che quindi rilevano ai fini del calcolo dell’agevolazione, sono le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dell’immateriale, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti, dei servizi o del design. Il decreto individua in tal senso i costi di mantenimento, accrescimento e sviluppo di un marchio. 
Il provvedimento, quindi, ricomprende fra le spese rilevanti anche tutte quelle relative alla fase delle campagne pubblicitarie e della promozione del marchio.
Va osservato, tuttavia, che secondo gli indirizzi dell’Ocse i marchi (marketing intangibles) non si qualificano per l’applicazione del regime preferenziale e quindi l’agevolazione potrà essere sfruttata soltanto nella “finestra temporale” che sarà concessa per gli aspetti dei regimi patent box già esistenti e che, tuttavia, non risultano conformi alle raccomandazioni dell’organismo internazionale.
Restando all’ambito oggettivo dell’agevolazione, il decreto individua tra i beni i cui redditi sono agevolati il software protetto da copyright (e non le altre opere dell’ingegno), i brevetti industriali, i disegni e modelli giuridicamente tutelabili e le informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili. Per tali ultimi beni non è richiesto un processo di certificazione.
Il decreto conferma che i costi che devono essere posti al numeratore (costi qualificati) e al denominatore (costi complessivi) del rapporto rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione sono in realtà coincidenti quanto a natura, ma possono differenziarsi nel quantum poiché le spese derivanti da outsourcing a società del gruppo e quelle di acquisizione del bene immateriale (anche royalties) sono incluse al numeratore in misura pari al 30% degli altri costi qualificati e al denominatore per intero. I costi per l’outsourcing rilevano integralmente fra quelli qualificati quando l’esternalizzazione è affidata a soggetti terzi indipendenti ma anche quando è una consociata che affida a terzi l’attività e poi riaddebita il costo alle altre società del gruppo.
La modalità di calcolo dell’agevolazione è in linea con il nexus approach delineato dall’Ocse; si tratta di una modalità di applicazione progressiva e additiva: sia le spese poste al numeratore del rapporto sia quelle poste al denominatore devono essere ricalcolate alla fine di ciascun periodo di imposta al fine di ricomprendere tutte le spese sostenute, fino a tale momento, per la “produzione” del bene immateriale. Il rapporto determinato in base a tali dati cumulativi, assunti per ciascun bene, sarà poi applicato al reddito ritraibile dall’intangibile relativo al periodo di imposta.
L’approccio del ricalcolo cumulato delle spese non si applica, invece, ai redditi; ciò può determinare, in alcuni casi, effetti “anomali” nell’applicazione dell’agevolazione.
Il decreto prevede una regola transitoria in base alla quale per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni e per i due successivi, i costi sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente.
Per quanto riguarda la determinazione del reddito ritraibile dal bene immateriale, lo stesso è determinato come differenza tra i proventi derivanti dall’utilizzo del bene stesso in un determinato periodo di imposta e i costi deducibili nello stesso periodo di imposta afferenti allo stesso bene.