28.03.2013

Passera rassicura Tajani: «Blindati i tempi per la Pa»

  • Il Sole 24 Ore

In Italia non c’è nessun rischio che la Pa svicoli dall’obbligo, entrato in vigore lo scorso 1 gennaio, di pagare i propri fornitori entro 30 giorni. La possibilità di allungare i tempi a 60 giorni in alcuni casi è e resterà una eccezione. A rassicurare il vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani – che in due lettere, una a dicembre l’altra a metà marzo, chiedeva chiarimenti – è il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, che ieri ha risposto su questo e altri punti relativi al recepimento (con il Dlgs 192/2012) della direttiva Ue sui tempi di pagamento. Punti per i quali lo stesso Tajani chiedeva correzioni al decreto 192.
Passera ha fornito in una lettera di cinque pagine i chiarimenti che poi saranno ripresi in un’altra circolare – la seconda dopo quella che ha incluso l’edilizia nei nuovi tempi di pagamento – che dovrebbe vedere la luce subito dopo l’incontro il prossimo 3 aprile con i tecnici di Bruxelles. La direttiva Ue, recepita a novembre in largo anticipo dall’Italia su pressing tra l’altro di Passera, prevede che dal 1 gennaio di quest’anno la Pa deve pagare i fornitori entro 30 giorni, o in massimo 2 mesi per imprese pubbliche, Asl e ospedali. Tempi sicuramente molto ambiziosi – la Pa a fine 2012 pagava in media in 180 giorni – scaduti i quali, questa la novità rispetto al passato, entra in gioco la “sanzione” degli interessi automatici (maggiorazione di 8 punti sul tasso fissato dalla Bce).
In realtà il Dlgs 192 prevede anche per tutte le altre Pa la possibilità di pagare a 60 giorni quando sia «giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto» oppure – questo il punto criticato da Tajani – «dalle circostanze esistenti al momento» della conclusione del contratto di fornitura. Un’aggiunta, questa, giudicata “pericolosa” dal vicepresidente della Commisione Ue perché consentirebbe un’interpretazione troppo estensiva. Insomma fornirebbe una facile e generalizzata scappatoia per la Pa.
Passera nella sua lettera smentisce questa «preoccupazione», chiarendo invece che al contrario «la locuzione contestata ha funzione limitativa della facoltà di deroga». La norma, infatti, punta a «escludere – spiega la lettera – che possano incidere sul termine, sia pure con il consenso delle due parti contrattuali, vicende successive alla stipula del contratto». Una prassi, questa, che invece si è radicata in passato con il creditore (l’impresa) spesso «indotto a concedere dilazioni» al debitore (la Pa) dopo l’esecuzione del contratto. Le «circostanze esistenti» (traduzione italiana del termine «caratteristiche» usato dalla direttiva) sono dunque riferite «esclusivamente a quelle circostanze oggettive che entrano a far parte del regolamento contrattuale».
Nella sua lettera Passera chiarisce anche che l’Italia non vuole «sottrarsi» agli obblighi di trasparenza su diritti e e obblighi previsti dalla direttiva (così come sollecitato da Tajani). E spiega infine che lo stop alle «prassi inique» che sempre Tajani chiedeva di inserire nel decreto è già ricompreso, alla luce del diritto civile italiano, nel divieto di «clausole inique».