28.02.2013

Parte la Tobin Tax, si pagherà dal 16 luglio

  • Il Sole 24 Ore

Entra in vigore domani, 1° marzo, la Tobin Tax. L’imposta sulle transazioni finanziarie è ispirata ai princìpi europei di contrasto alla speculazione, ma nella versione italiana ha un campo di applicazione abbastanza limitato: prevede una corposa serie di esclusioni.
L’articolo 19 del decreto del ministro dell’Economia del 21 febbraio ha individuato i soggetti responsabili del versamento e fissato modalità e termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, rinviando a un successivo provvedimento del direttore del l’agenzia delle Entrate quanto non espressamente disciplinato nel decreto.
Le scadenze
Il termine di versamento scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sorge il presupposto d’imposta. Ecco le scadenze che si ricavano per i singoli casi applicando le previsioni normative su quando tale presupposto sorge.
L’imposta sull’acquisto di azioni e quella sulle operazioni ad alta frequenza, effettuate tra il 1° marzo 2013 e il 30 giugno 2013, va versata entro il 16 luglio. Per le operazioni su strumenti derivati la prima scadenza è fissata al 20 agosto, in quanto l’imposta sarà applicabile esclusivamente alle operazioni poste in essere dal 1° luglio 2013: col Dl 16/12 il legislatore ha istituzionalizzato la prassi di differire le scadenza fiscali comprese tra il 1° ed il 20 agosto.
Le esclusioni di legge
Sono escluse dall’imposta, con riferimento ai titoli di cui ai comma 491 e 492 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013:
– le operazioni che seguono successioni o donazioni;
– le operazioni su obbligazioni o titoli di debito;
– le operazioni di emissione e annullamento degli strumenti cui al comma 491 e dei valori mobiliari di cui al comma 492, incluso il riacquisto dei titoli da parte dell’emittente;
– l’acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione, anche per conversione di obbligazioni o esercizio di diritto di opzione del socio o regolamento delle operazioni di cui al comma 492 della legge di stabilità;
– le operazioni di annullamento di Depositary receipts;
– le operazioni di finanziamento tramite titoli, nell’ambito di acquisizioni temporanee di titoli indicate nell’articolo 2, punto 10,
– le operazioni di acquisizione a fermo, cioè con assunzione di garanzia verso l’emittente del titolo, con l’obiettivo di immediata rivendita nell’offerta, qualora avvenga entro 30 giorni.
– le operazioni di acquisizione nell’ambito di una stabilizzazione di azioni e strumenti finanziari partecipativi prevista dal regolamento (Ce) n. 2273/2003;
– le operazioni di acquisizione nell’ambito di ristrutturazioni aziendali previste dall’articolo 4 della direttiva 2008/7/Ce;
– il trasferimento di proprietà di azioni con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro, da individuare con le modalità fissate nell’articolo 17 del Dm del 21 febbraio attuativo della Tobin Tax, anche qualora costituisca una modalità di regolamento delle operazioni di cui al comma 492.
Le ulteriori esclusioni
Il comma 2 dell’articolo 15 del decreto ministeriale del 21 febbraio individua due ulteriori esclusioni:
– operazioni in cui un intermediario finanziario si interpone tra due parti, ponendosi come controparte di entrambe;
– acquisti degli strumenti di cui ai commi 491 e 492 posti in essere da sistemi che si interpongono nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia.
La relazione illustrativa al Dm del 21 febbraio ha inoltre precisato che il trasferimento di proprietà di quote di fondi comuni di investimento, delle azioni di Sicav e delle quote di Etf, sono esclusi dall’applicazione della Tobin Tax, non rientrando, a tali fini, nella definizione di titoli rappresentativi.
In ogni caso, è escluso dal l’applicazione dell’imposta il trasferimento di strumenti finanziari che abbiano ad oggetto, oppure come sottostante, azioni o indici relativi a società aventi la sede legale all’estero, anche se quotate in Italia.
A differenza di come avviene per l’individuazione dei soggetti passivi Ires, non assume rilevanza il place of effective management della società estera; invece, ai fini della non applicazione dell’imposta, è già sufficiente il dato formale costituito dalla sede legale della società.
Le esenzioni dal pagamento dell’imposta sono invece indicate nell’articolo 16 del Dm.