25.10.2012

Parametri, retroattività confermata

  • Italia Oggi

La Cassazione conferma la retroattività dei nuovi parametri forensi. È quanto affermato dalla sezione lavoro della Suprema corte che, con sentenza 18207 di ieri, si è allineata alle s.u. civili (sent. 17405, ItaliaOggi del 13 ottobre) secondo cui i parametri ex dm 140/12 per i compensi dei professionisti e in particolare degli avvocati devono essere applicati ogni volta che la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del regolamento (23 agosto 2012). Questa volta con una motivazione più approfondita i giudici hanno spiegato che l’art. 41 del decreto 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del provvedimento stesso. Il riferimento testuale al momento della liquidazione contenuto nell’art. 41 citato (le disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore) depone per la soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate durante dell’abrogato sistema tariffario forense. Nel nuovo sistema, che non prevede più la distinzione tra diritti e onorari, ma esige che la valutazione dell’opera del professionista avvenga per fasi processuali e secondo parametri specifici (art. 11 e tabella A-Avvocati), l’apprezzamento dell’attività difensiva non è più correlato al momento in cui l’opera è prestata, ma al momento in cui questa viene valutata dal giudice. Qualsiasi diversa soluzione interpretativa, dice espressamente Piazza Cavour, che consentisse l’applicazione del sistema tariffario alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del decreto di questa estate, contrasterebbe non solo con la disposizione regolamentare sancita nell’art. 41, ma anche con il dettato normativo di cui al comma 3 dell’art. 9, dl n. 1/2012, conv. 1. 24 marzo 2012 n. 27, che ha – con chiarezza – escluso «l’ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato».