12.06.2012

Paletti sulle società in perdita

  • Italia Oggi

Disapplicazione ampia sulle società in perdita: le nuove cause di esclusione automatica possono riguardare anche un solo periodo di imposta nel triennio. Inoltre, laddove debba essere invece presentata l’istanza, la stessa potrà riguardare non solo il 2012 ma anche uno dei periodi di imposta oggetto di osservazione. Inoltre, ai fini della determinazione degli acconti, il ricorrere di una causa di esclusione per il 2011 ovvero per il 2012 non obbliga al pagamento con l’aliquota IRES del 38 per cento. Un provvedimento dell’agenzia delle entrate di ieri e la circolare n. 23 delimitano il campo di applicazione della norma introdotta dalla legge 148/2011.

Il provvedimento. La finalità, immediatamente applicabile, è limitare il numero di istanze di interpello disapplicativo. Due i casi di maggiore interesse e che consentono di non fare istanza :

– la congruità e la coerenza rispetto agli studi di settore anche per effetto di adeguamento in dichiarazione;

– il determinarsi di un margine operativo lordo positivo tenendo conto, in riduzione dello stesso della eliminazione dalla voce B) del bilancio di esercizio di ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti.

Rilevante è anche l’ipotesi dell’assumere il risultato negativo fiscale e a questo sommare le variazioni in diminuzione rappresentate dal conseguimento di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative. Rientrano in tale ipotesi anche variazioni in diminuzione corrispondenti a variazioni in aumento di periodi di imposta precedenti in quanto componenti già tassati. Dalla lettura della circolare, appare evidente come le cause di esclusione automatica delineate ed individuate nel rpedetto provvedimento possono operare sia in relazione al periodo di imposta 2012 che in uno qualunque dei periodi di imposta di riferimento che sono, chiaramente, 2009, 2010 e 2011. In altri termini, laddove ricorra una ipotesi di esclusione automatica in uno di questi tre periodi, la nuova norma non troverà prima applicazione nel triennio e vi sarà l’ulteriore effetto di far “slittare” il triennio di osservazione con conseguente avvio delle disposizioni dal successivo quarto periodo di imposta. Posto che si ha la sensazione che la congruità e la coerenza rappresenteranno uno degli elementi dirimenti al fine di escludere l’applicazione delle nuove norme, va detto come un aspetto potrebbe essere quello legato agli indicatori che in Gerico non sono calcolabili. Rispetto a tale risultato si deve ritenere che la causa di esclusione possa comunque operare.

Le istanze di disapplicazione. In ogni caso, l’agenzia, condivisibilmente, ribadisce che sono cause di esclusione dalla norma sulle società in perdita anche le ipotesi delineate dall’articolo 30 della legge 724/94 in relazione all’anno di applicazione della norma. Nella sostanza, ad esempio, una società con più di dieci dipendenti per il biennio precedente rispetto al 2012 può evitare l’applicazione della norma sulle perdite sistematiche se tale requisito esiste nel 2012. Quindi un doppio rifermento di esclusione dalla norma quale quello dell’articolo 30 e del provvedimento di ieri le cui cause di esclusione operano sul triennio. Per le società che invece si troveranno ad affrontare la problematica legata alla presentazione dell’istanza di interpello, la circolare fornisce alcuni interessanti chiarimenti :

– in primo luogo, viene affermato come le istanze disapplicative per il test di operatività e per le perdite sono distinte e dunque ne vanno presentate due. Da questo passaggio della circolare pare di comprendere che, nell’ipotesi di accoglimento dell’istanza presentata in riferimento a periodi di imposta nei quali non veniva superato il test di operatività e che sono compresi nel nuovo triennio di osservazione in quanto in perdita, debba essere prodotta una nuova istanza;

– in ogni caso, l’istanza finalizzata alla disapplicazione della norma in materia di perdite sistematiche potrà riguardare anche ipotesi che si sono verificate in periodi di imposta precedenti quali, ad esempio, il 2010;

– in relazione ai versamenti di acconto, appare tra le righe suggerire che sia una scelta del tutto possibile presentare l’istanza in tempo utile per il pagamento del secondo acconto in modo tale da evitare di versare il primo acconto di imposta con le nuove regole e ragguagliando, nel mese di novembre, l’importo complessivo laddove ovviamente la risposta dell’agenzia dovesse essere negativa. In relazione alla tempistica legata alla risposta ad una istanza di disapplicazione ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 8, del dpr n. 600 del 1973 va ricordato come la stessa sia fissata in 90 giorni, termine che comunque non è perentorio e non genera, in caso di mancata risposta nello stesso, una conseguenza quale quella del silenzio assenso. Peraltro, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità e di merito, nel caso di risposta negativa ad una istanza, si porrà il problema della relativa impugnativa.