I genitori della minore, infatti, consultatisi con i consulenti bancari, avevano chiesto al giudice di investire le somme depositate sul libretto della figlia in modo diversificato, attraverso operazioni su fondi a basso profilo di rischio. Ma, ottenuto il via libera al reimpiego del capitale, la banca aveva sottoscritto – con la collaborazione di un altro istituto – titoli adatti ad investitori speculativi (bond argentini), disattendendo le istruzioni dell’organo tutelare. Il perito, poi, in risposta a specifico quesito, ha determinato quali somme sarebbero state disponibili per la minore e quale sarebbe stata la consistenza del suo patrimonio, se si fosse provveduto all’investimento in titoli con caratteristiche e rendimenti identici a quelli autorizzati o indicati nel prospetto di gestione patrimoniale proposto dalla banca stessa ai genitori della piccola.
Ebbene, era certo – secondo la relazione – che gli investimenti conclusi non fossero né conformi al provvedimento giudiziale, né aderenti agli interessi della minore. Da sottolinearsi, inoltre, l’inadeguatezza dell’operazione bancaria, tenuto conto della «particolarità della situazione» in cui era coinvolto un minorenne «vittima di colpa medica». Ad aggravare la posizione processuale dell’istituto di credito, la circostanza che vi fosse una sentenza già pronunciata, per cui la banca non poteva disattendere o far passare in secondo piano tali elementi «che impedivano il ricorso a strumenti finanziari confacenti più ad adulti che rischiano in proprio». Responsabilità più marcata alla luce del principio – sancito dall’articolo 3 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – per cui «ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale» va adottata alla luce dell’interesse superiore del bambino.
Accolte, perciò, le richieste formulate dalla coppia con restituzione delle perdite subite dal minore. Bocciata, invece, la domanda risarcitoria, per mancata produzione di elementi utili a una valutazione, pur equitativa, del danno.