27.04.2017

Omessa comunicazione, mediazione da rifare

  • Il Sole 24 Ore

La mancata comunicazione – alla parte invitata – dell’anticipo della data fissata per il primo incontro di mediazione obbligatoria, costituisce un impedimento di diritto e deve valutarsi sul piano della procedibilità della domanda giudiziale e non su quello del giustificato motivo di mancata partecipazione. È il principio che emerge da un’ordinanza del Tribunale di Verona (estensore Vaccari) del 18 aprile 2017, in una lite relativa a contratti finanziari.
Nella vicenda, la parte attrice ha chiamato in causa una banca, lamentando la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza delle operazioni di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili di sua emissione, nonché quello di astensione, derivanti dalle norme del Testo unico in materia finanziaria.
Sul punto il Tribunale in via preliminare ritiene infondata l’eccezione – proposta dalla banca – di incompetenza per territorio e funzionale a favorire la sezione specializzata in materia di impresa, in quanto l’azione non ha ad oggetto la costituzione del rapporto sociale, né riguarda il trasferimento di partecipazioni sociali.
Il giudicante ritiene invece fondata l’eccezione di improcedibilità per il mancato valido esperimento della mediazione obbligatoria preventiva proposta dal cliente, in quanto la banca non è stata posta in condizione di parteciparvi.
Più precisamente il giudice rileva che la parte attrice non ha dimostrato che l’anticipazione di un giorno del primo incontro sia stata comunicata alla convenuta, non avendo prodotto copia della ricezione, da parte della banca, della relativa comunicazione. Tale situazione non si ritiene equiparabile a quella della mancata partecipazione per giustificato motivo, che presuppone un impedimento di fatto, e non già di diritto, all’intervento in mediazione.
Tuttavia, prima di disporre la mediazione, il Tribunale ritiene opportuno formulare una proposta conciliativa (articolo 185-bis Codice di procedura civile) «tenuto conto che l’eventuale esito negativo di tale iniziativa non renderà inutile il successivo esperimento della mediazione, atteso che il mediatore potrà assumere tale proposta come base, per un autonomo tentativo di conciliazione».
E la proposta conciliativa formulata alle parti (al cui eventuale esito negativo il giudice disporrà la mediazione) consiste nella corresponsione da parte della banca, ed in favore del cliente, di una somma pari al 15 % del controvalore originario delle azioni, «atteso che tale proposta corrisponde a quella che l’istituto di credito ha formulato di recente alla generalità dei suoi azionisti, e dell’intero capitale investito nelle obbligazioni convertibili, detratti dai relativi importi quelli ricevuti a titolo, rispettivamente, di dividendi e di cedole».
La proposta del giudice è supportata da indicazioni motivazionali che individuano i punti critici delle posizioni delle parti, quali emergono da un sommario esame della controversia. Da un lato, per la banca, l’assolvimento degli obblighi informativi, in quanto «le avvertenze contenute nella contrattualistica dimessa in atti, e da essa richiamate a sostegno della sua difesa, non paiono esaustive»; ma anche l’eccezione di prescrizione da essa sollevata non tiene conto della natura contrattuale della responsabilità fatta valere dall’attrice. Quanto al cliente, la maggiore criticità rilevata attiene al nesso causale tra la prospettata violazione degli obblighi informativi e gli acquisti delle azioni per cui è causa.

Marco Marinaro