Se risulta che i capitali detenuti all’estero dal contribuente sono più rilevanti rispetto alla somma rimpatriata grazie allo scudo fiscale, va confermato il sequestro preventivo disposto sul denaro: affinché l’indagato possa beneficiare della speciale causa di non punibilità prevista dal decreto legge 78/2009 è infatti necessario che vi sia, anche in sede cautelare, una certa corrispondenza fra l’importo scudato e quello oggetto di contestazione, per omessa dichiarazione Irpef. E a tal fine può non bastare la presentazione della dichiarazione integrativa.
È quanto emerge dalla sentenza 2221/16, pubblicata il 20 gennaio dalla terza sezione penale della Cassazione.
Onere dell’interessato
Accolto il ricorso del procuratore della repubblica presso il tribunale contro il dissequestro della somma. Pesa la differenza fra la somma scudata, pari a 350 mila euro, e l’ammontare degli elementi attivi che si ritengono non dichiarati, pari a 540 mila. È invero preciso onere dell’interessato allegare almeno la sussistenza dei fatti che integrano la speciale causa di non punibilità di cui al dl 78/2009, anche se solo a livello indiziario, dal momento che si tratta del giudizio cautelare: sta dunque all’indagato indicare gli elementi e le circostanze specifiche dai quali si può desumere che le somme regolarizzate corrispondono a quelle oggetto della condotta incriminata o comunque hanno attinenza con il reato contestato.
Ai fini del sequestro preventivo, rileva il pubblico ministero ricorrente, è sufficiente l’indizio e non la prova. E non c’è dubbio che l’elemento indiziario di accusa possa essere eliso da un altro elemento di segno contrario: il giudizio cautelare si può anche fondare su elementi presuntivi in bonam partem.
Ma l’indagato non indica presunzioni che fondano su dati di fatto noti in modo da rendere «quantomeno ragionevole l’approdo al fatto ignoto». L’adesione allo scudo fiscale non determina un’immunità soggettiva in relazione ai reati fiscali che non riguardano affatto i capitali trasferiti e posseduti all’estero e successivamente oggetto di rimpatrio e sono esclusi dalla causa di non punibilità prevista dall’articolo 1 del decreto legge 103/09. Parola al giudice del rinvio.