26.02.2013

Nuovo redditometro più solido

  • Italia Oggi

Era il vecchio redditometro che si fondava su presunzioni difficilmente aggredibili da parte del contribuente e non il nuovo: con il decreto del 24 dicembre scorso si rilevano, in primo luogo, le spese effettivamente sostenute dal contribuente e, solo in via residuale, l’incidenza della spesa Istat. È questa solo una delle molte possibili critiche che può suscitare l’originale ordinanza del tribunale di Napoli che ha affermato, di fatto, l’inapplicabilità delle nuove regole in materia di redditometro in sede di accertamento (si veda ItaliaOggi del 23 febbraio 2013).

A questa conclusione è peraltro agevole giungere sia confrontando i meccanismi applicativi calati in casi concreti che rilevare, in concreto, l’incidenza della media Istat sui risultati finali. Senza dimenticare che alcune affermazioni riferite alle spese mediche ovvero alle ristrutturazioni ed ai relativi costi sostenuti, appaiono del tutto in conferenti in quanto i dati in questione sono evidenziati direttamente in dichiarazione da parte dello stesso contribuente.

In linea di principio, è singolare che, dopo avere rilevato che, da un punto di vista tecnico, il vecchio redditometro fosse del tutto inaffidabile in termini di risultati prodotti ai fini degli accertamenti il nuovo strumento che nasce indubbiamente da un principio più corretto, venga criticato in questo modo. Se le osservazioni che vengono formulate nell’ordinanza riguardano il nuovo strumento, infatti, lo stesso deve essere posto a confronto, in pratica, con i risultati che in situazioni simili si sarebbero raggiunte con il precedente disposto normativo. Ebbene, immaginando una situazione tutto sommato ordinaria quale quella di un contribuente proprietario di un immobile nel nord Italia, con un nucleo familiare composto da due persone e proprietario altresì di un automezzo acquistato attraverso un finanziamento, il risultato finale è nettamente differente applicando la vecchia previsione normativa rispetto a quella nuova.

Il decreto varato lo scorso 24 dicembre, infatti, dà rilievo in primo luogo alla spesa effettiva sostenuta per l’acquisizione ed il mantenimento dei beni in questione evidenziando, ad esempio, come nel caso di acquisto di un bene ricorrendo integralmente al finanziamento per l’acquisto stesso, il peso nel nuovo redditometro si attesta sostanzialmente in un importo pari a zero.. Rilevando, invece, unicamente, l’importo speso per il pagamento delle rate del finanziamento,. Nel vecchio redditometro, invece, l’acquisto di un’auto (anche non nuova) e anche ricorrendo ad un finanziamento, portava a risultati abnormi in termini di reddito presunto che il nuovo redditometro dovrebbe scongiurare. Nella sostanza, infatti, è bene ricordare come il decreto elenchi e ricostruisca il reddito del contribuente (prendendo in considerazione anche il nucleo familiare) sulla base di un principio che sembra difficile scardinare da un punto di vista logico: cioè quello della possibilità di sostenere delle spese a seconda dell’ammontare del reddito dichiarato.

E il primo tassello del nuovo redditometro è proprio la sommatoria delle spese che risultano essere state sostenute così come risultanti in anagrafe tributaria. Nella sostanza, se un contribuente risulta conduttore di un contratto di locazione per 20 mila euro all’anno, dovrà giustificare il sostenimento di tale spesa con il reddito dichiarato, prioritariamente, nell’anno di imposta in quanto elemento essenziale per confrontarlo con la spesa sostenuta. Secondo tassello è la quota di risparmio e, anche su questo aspetto, va tenuto in considerazione come nella normalità dei casi il risparmio è costituito da un reddito legittimamente prodotto che viene accumulato e che, dunque, in linea di principio è stato già tassato. Tale quota di risparmio, peraltro, diventerà eventualmente disinvestimento da confrontare con gli investimenti patrimoniali posti in essere ed ai fini del nuovo redditometro verrà presa in considerazione la differenza risultante.

Tutto questo appare ben lontano dall’essere una presunzione ma, più semplicemente, l’elencazione di dati certi in quanto acquisiti, in buona parte, all’anagrafe tributaria. Molta enfasi viene data nella pronuncia a dati relativi alle spese mediche ovvero alla coefficientazione delle spese Istat. Sul primo aspetto va ricordato come le spese mediche, insieme agli altri oneri sostenuti in un anno dal contribuente che danno diritto alla detrazione di imposta, costituiscono un elemento che è il contribuente ad indicare direttamente in sede di dichiarazione dei redditi e, dunque, immediatamente disponibile. Con riferimento alle spese Istat assunte come media, appare dalla lettura del decreto come le stesse siano del tutto residuali rispetto agli altri elementi assunti a base del redditometro e, in ogni caso, stando a quanto affermato dall’Agenzia delle entrate, assumere come irrilevanti gli scostamenti non superiori a 12 mila euro all’anno potrebbe significare proprio una considerazione relativa al sostenimento di spese essenziali che non sono indicative di evasione. La pronuncia del Tribunale di Napoli, dunque, deve essere approcciata con molta cautela ragionando in modo più ponderato sulle indicazioni del nuovo redditometro contenute nel decreto che, come detto, appaiono in linea di principio decisamente più in linea con la logica rispetto alle presunzioni del vecchio decreto.