11.06.2014

Nuova Cig a misura d’impresa

  • Italia Oggi

Nuova cassa integrazione a misura d’impresa. Dal 2020, infatti, il nuovo fondo residuale Inps fisserà la misura massima della prestazione erogabile con riferimento a ogni singola impresa, in rapporto ai contributi versati negli otto anni precedenti e alle prestazioni già concesse. È quanto prevede il decreto 7 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 129/2014 (si veda ItaliaOggi di ieri), che istituisce e disciplina il nuovo fondo di solidarietà residuale presso l’Inps.

Fondi di solidarietà residuale. Il nuovo fondo, previsto dalla legge n. 92/2012 e reso operativo dalla legge Stabilità 2014, ha lo scopo di assicurare una tutela ai dipendenti di aziende con oltre 15 dipendenti dei settori non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione. Tali solo, principalmente, artigianato e commercio.

Le integrazioni salariali.La prestazione del nuovo fondo è simile alla cassa integrazione, a cominciare dalle causali di erogazione per finire alla misura. Spetta, infatti, per le stesse causali previste per l’erogazione di cig e cigs con esclusione dell’ipotesi di cessazione, anche parziale, dell’attività e nel medesimo importo della cassa integrazione (80% della retribuzione). Derivando la disciplina dalle integrazioni salariali (la definizione delle regole operative è compito affidato all’Inps che deve provvedervi entro 30 giorni), ne deriva che la prestazione del nuovo fondo spetterà per fronteggiare situazioni di crisi caratterizzate da temporaneità e certezza della ripresa dell’attività produttiva (vale a dire per sospensioni dell’attività lavorativa), nonché per: crisi aziendale; ristrutturazione, riorganizzazione oppure riconversione aziendale; infine, in caso di procedure concorsuali.

Durata ridotta. La nuova prestazione può essere corrisposta, con riferimento a ciascun intervento, per un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali il periodo può essere prorogato trimestralmente fino a una durata massima complessiva di nove mesi da computarsi in un biennio mobile. La nuova prestazione, dunque, ha la stessa durata fissata per la cig, con la sola differenza della durata massima che per la cig è di 12 mesi. Rispetto alla cassa integrazione straordinaria, invece, il confronto è più marcato: 9 mesi massimi la nuova prestazione, 3 anni la cigs.

Il vincolo delle risorse. Ultima differenza tra le integrazioni salariali (cig e cigs) e la nuova prestazione del fondo di solidarietà riguarda il vincolo di bilancio. Cig e cigs vengono erogate dall’Inps, a prescindere dalla disponibilità o meno di risorse sufficienti derivanti dai contributi versati dalle aziende. L’erogazione della nuova prestazione, invece, è subordinata a due condizioni:

a) il fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni se c’è carenza di risorse;

b) in caso di ricorso a prestazioni, dal 1° gennaio 2020 il fondo deve fissare misure massime della prestazione erogabile in riferimento a ogni singola impresa in rapporto ai contributi dovuti dall’impresa richiedente negli 8 anni precedenti, detratte le prestazioni autorizzate e relative contribuzioni. In relazione ai vincoli di bilancio, il fondo può proporre modifiche relative sia all’importo delle prestazioni che alla misura dell’aliquota di contribuzione.