11.12.2012

Notifica bloccata per irreperibilità

  • Italia Oggi

Non è legittima la notifica al liquidatore con il «rito degli irreperibili» (mediante la consegna di copia dell’atto al pubblico ministero) in quanto era conosciuta la residenza all’estero del legale rappresentante della società. Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione, sez. I civile, con la sentenza depositata l4 dicembre 2012 n. 21681. Con la riforma della legge fallimentare (dlgs n. 5 del 2006) affermano gli ermellini il procedimento per la dichiarazione di fallimento è stato compiutamente disciplinato anche con la previsione della notificazione al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza (art. 15,comma 3, legge fallimentare); ciò implica che la notificazione al debitore doveva necessariamente avvenire nelle forme di cui agli artt. 136 e ss. cpc . La notifica alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica può avvenire secondo il rito degli irreperibili previsto dall’art. 143 cpc soltanto se la notificazione non può essere eseguita a norma del primo comma dello stesso art. 145 cpc che contempla alternativamente la notificazione presso la sede della società ovvero la notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente, quando ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Nella specie, invece, pur essendo conosciuta la residenza all’estero del legale rappresentante della società, la notifica nelle forme previste dall’art. 143 cpc non è stata preceduta dal tentativo di notificazione presso tale residenza. D’altro canto, le circostanze rilevate dalla Corte di appello e riferite in narrativa sebbene legittimassero il sospetto di una scelta del liquidatore diretta a rendere più difficoltose eventuali notificazioni ed anche forse il sospetto della irreperibilità del liquidatore, non consentivano comunque di dedurre con certezza la non veridicità della residenza risultante dalla visura camerale. Pertanto, solo dopo un infruttuoso tentativo di notifica a norma dell’art. 142 cpc sarebbe stato possibile procedere con il rito degli irreperibili.