E ciò specie perché non ha consentito l’accesso ai cinque consiglieri presentatisi al suo studio per la verifica, mentre il notaio ha l’obbligo di collaborare con il Consiglio e di mettere i documenti a disposizione degli ispettori. È quanto emerge dalla sentenza 11451/15, pubblicata il 3 giugno dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Ritorsione esclusa
Non se la cava con la sanzione pecuniaria di 5 mila euro il professionista incolpato: resta infatti confermata la decisione che esclude le attenuanti generiche stabilendo la sospensione dall’esercizio delle funzioni notarili per un mese. È vero: un po’ tutti i notai del distretto hanno avuto problemi con l’Agenzia delle entrate ma la media degli atti per i quali è stata necessaria la riliquidazione delle imposte si attesta al 4%, mentre per il professionista finito nel mirino dell’Ordine la percentuale sale al 36,387 per un’annualità incriminata e addirittura al 43,78 nell’altra. Il professionista e il Consiglio sono ai ferri corti, ma al primo non giova sostenere la natura ritorsiva della sanzione inflitta dal secondo. Ciò, benché il professionista sia stato uno di quelli che ha impugnato la delibera che reintroduceva di fatto le tariffe: in seguito l’Antitrust ha sanzionato il notariato locale per violazione della concorrenza; il punto è che manca una consequenzialità temporale tra i fatti e in ogni caso il professionista non ha consentito l’accesso ai documenti ai colleghi piombati nel suo studio a controllarlo.
Nessun dubbio che la verifica possa avvenire come nella specie senza alcun preavviso al notaio interessato: la legge professionale prevede che «il procedimento è promosso senza indugio» e la comunicazione non risulta necessaria quando ci sono «esigenze di celerità». Né il fatto che gli ispettori si presentino in cinque può essere lamentato come pregiudizievole dall’incolpato: la delega a un collegio di consiglieri, osservano gli «ermellini», è anzi una garanzia per il corretto svolgimento della verifica, specie quando l’accertamento risulta complesso (e dunque ben può durare a lungo).