01.02.2016

No al favor rei sull’uso del contante

  • Il Sole 24 Ore
Il favor rei non si applica per chi ha violato la vecchia soglia per il trasferimento del contante. Lo chiarisce il dipartimento delle Finanze del Mef, in risposta alle domande del Sole 24 Ore in occasione di Telefisco 2016, che pubblichiamo in queste pagine.
Di conseguenza, i trasferimenti di denaro contante oltre la soglia di 999,99 euro, effettuati entro il 31 dicembre del 2015, potranno essere sanzionati. Il nuovo limite di 2.9999,99 previsto dalla legge di Stabilità del 2016 (articolo 1, comma 898, della legge 208/2015) vale solo per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2016, non trovando applicazione il principio del favor rei.
Inoltre, come in passato, non è possibile detenere un libretto bancario o postale al portatore con un saldo superiore 999,99 euro. Mentre è consentito effettuare un trasferimento di due o più libretti, anche contestualmente e nei confronti dello stesso soggetto, a condizione che l’importo complessivo non superi la nuova soglia di 2.999,99 euro.
Il ministero dell’Economia e delle finanze prende così posizione su una modifica normativa non del tutto coincidente rispetto a quelle effettuate in passato, e che ha determinato la variazione del limite dei trasferimenti.
La motivazione
Il primo problema affrontato riguarda il favor rei e la soluzione negativa è fondata sul richiamo ai prevalenti orientamenti della dottrina, ma soprattutto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Si applica la previsione dell’articolo 1 della legge 689/1981, che dispone l’assoggettamento del comportamento tenuto (il trasferimento del denaro oltre la soglia massima) alla legge del tempo in cui è stato posto in essere. Per ciò che riguarda la fattispecie esaminata, le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2015 vietavano i trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a mille euro. Pertanto se in passato l’ammontare trasferito ha raggiunto (o superato il predetto limite) è irrilevante che una legge successiva, in vigore dall’inizio del 2016, abbia elevato il limite massimo: il comportamento assunto deve comunque essere considerato quale violazione della legge.
Il Mef osserva come l’articolo 1 sia stato “promosso” sotto il profilo costituzionale dalla Corte con l’ordinanza 501 del 28 novembre 2002. Secondo quanto precisato dalla Consulta, nella materia delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disciplina vigente al tempo in cui l’irregolarità è stata commessa con la conseguente irrilevanza dell’eventuale disciplina successiva più favorevole. Il legislatore ha ampia discrezionalità di valutazione circa l’adozione di criteri di maggiore o minore rigore avendo riguardo all’oggetto.
Una presa di posizione, questa del Mef, che va dunque nella direzione opposta rispetto a quella seguita – sia pure su un’altra materia – dalle Entrate rispetto all’ambito applicativo delle nuove sanzioni amministrative tributarie contenute nel Dlgs 158/2015.
Il trasferimento dei libretti
In merito al problema del saldo dei libretti al portatore, la soluzione del Mef è fondata su un’interpretazione letterale dell’articolo 49, comma 12 del Dlgs 231/2007 la cui formulazione è rimasta invariata.
L’incremento del limite per i trasferimenti di denaro, titoli e libretti al portatore non determina automaticamente la possibilità di detenere un libretto con un saldo superiore a 999,99 euro. Tuttavia, è possibile effettuare un trasferimento di due o più libretti aventi saldo inferiore a mille euro a condizione di non superare l’importo complessivo di 2.999,99 euro. Il ministero ritiene che questo comportamento sia legittimo anche se l’indicazione non è del tutto chiara, dal momento che nella risposta si fa riferimento alla normativa antiriciclaggio, ma – a meno di indicazioni ulteriori di segno contrario – l’operazione deve ritenersi lecita anche ai fini delle norme sul contante.