di Luana Tagliolini
La pace in casa è un diritto "immaginario", perciò non è risarcibile. Se nel condominio si intraprendono lavori lunghi e fastidiosi che creano disturbi alle altre famiglie, non si è tenuti a risarcire loro il danno non patrimoniale. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza 17427/2011) che ha accolto il ricorso di una famiglia che, per ristrutturare l'appartamento di proprietà, aveva impiegato parecchi mesi provocando sgradevoli immissioni sonore e di polveri oltre che gravi danni al piano di calpestio del locale prospiciente il cortile del fabbricato.
I ricorrenti erano stati citati in giudizio dai vicini che chiedevano, oltre ai danni patrimoniali, anche quelli morali, biologici ed esistenziali. Accolta l'istanza sia del danno morale che del danno patrimoniale in tribunale e in appello, la sentenza è stata ribaltata dalla Cassazione.
Quest'ultima infatti, ha bocciato i cosiddetti danni «immaginari», in cui rientrano disagi, fastidi, ansie e ogni altro tipo d'insoddisfazione che riguarda la vita quotidiana, che non possono essere risarciti se non adeguatamente provati. Secondo la Corte, la categoria del danno non patrimoniale è connotata da tipicità, perché tale danno «è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto» (tale non è, secondo la Corte, il turbamento della tranquillità familiare, riferendosi al caso di specie).
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso perché snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
Il danno biologico, invece, avrebbe portata onnicomprensiva, in quanto il danno alla vita di relazione e i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli di tutela risarcitoria «disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana né possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità».
Sulla base di tali principi di diritto i giudici hanno ritenuto fondati i motivi del ricorso, precisando che, se il giudice può, nell'ambito della valutazione discrezionale del danno, accertare il verificarsi della menomazione psico-fisica della persona facendo ricorso alle presunzioni e quantificare il danno in via equitativa, è pur sempre necessario «che la motivazione indichi gli elementi di fatto che nel caso concreto sono stati tenuti presenti e i criteri adottati nella liquidazione equitativa, perché altrimenti la valutazione si risolverebbe in un giudizio del tutto arbitrario, in quanto non è suscettibile di alcun controllo».
La sentenza impugnata mostra che alcuna indagine è stata effettuata sull'effettiva esistenza e sull'entità del danno subito, atteso che, senza compiere alcun accertamento sulla lesione dell'integrità psico-fisica che sarebbe stata provocata agli istanti dalle immissioni, i giudici di merito avevano liquidato il danno a favore degli attori, facendo peraltro un riferimento generico e privo di alcun riscontro obiettivo ai disagi e ai turbamenti del benessere psicofisico mentre, come si è detto, il semplice turbamento della tranquillità familiare non assurge a un valore costituzionale protetto.