30.07.2012

Niente elusione per la holding

  • Il Sole 24 Ore

Niente abuso del diritto se la holding acquista a titolo oneroso un immobile dalla controllata ed è in grado di provare le legittime ragioni dell’operazione. La stessa conclusione resta valida anche se uno dei cespiti patrimoniali ceduti è gravato da leasing e la società venditrice ha detratto l’Iva dovuta sui canoni di locazione. È quanto emerge dalla sentenza 55/7/12 della Ctr Liguria.
La pronuncia scaturisce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una holding. Il fisco aveva ritenuto abusivo l’acquisto dei cespiti patrimoniali (rappresentati da due immobili di cui uno gravato da leasing e l’altro da mutuo ipotecario) di una Srl controllata. L’amministrazione contestava un presunto indebito vantaggio fiscale derivante dall’Iva detratta a monte da parte della Srl per i canoni di leasing versati per l’immobile poi venduto.
La contribuente ha impugnato l’atto e ha documentato le ragioni economico-imprenditoriali di tale operazione. Nel 2004, infatti, la Srl (attiva nel campo delle costruzioni edili) aveva acquisito commesse la cui realizzazione richiedeva la disponibilità di risorse finanziarie. Per ridurre gli oneri finanziari e l’esposizione bancaria, i soci avevano deliberato di cedere a titolo oneroso alla holding i cespiti patrimoniali della Srl, facendo conseguire alla stessa controllata una plusvalenza di oltre 600mila euro regolarmente tassata.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso perché non hanno ravvisato nelle transazioni immobiliari un vantaggio fiscale. L’ufficio ha presentato ricorso in secondo grado ma la Ctr Liguria ha precisato che l’applicazione del principio dell’abuso del diritto deve essere effettuata con la massima cautela, soprattutto in casi di ristrutturazioni aziendali, distinguendo bene tra impieghi di forme giuridiche inusuali o inadeguate e libertà di scelta del management aziendale (Cassazione, sentenza 1372/2011).
In ogni caso, è il fisco a dover necessariamente provare, attraverso logiche e motivate argomentazioni, le anomalie o le inadeguatezze delle operazioni intraprese dal contribuente, cui compete invece spiegare le finalità perseguite, diverse dal mero risparmio di imposta.
I giudici liguri hanno respinto l’appello dell’ufficio, ritenendo valide, puntuali e convincenti le ragioni economico-imprenditoriali addotte dalla società. Un’operazione economica, oltre allo scopo di ottenere vantaggi fiscali, può perseguire diversi obiettivi di natura commerciale, finanziaria, contabile. Il divieto di comportamento abusivo non vale più se quella operazione si può spiegare diversamente dal conseguimento di un semplice risparmio d’imposta. «Non sono stati evidenziati impieghi di forme giuridiche inusuali – si legge nelle motivazioni della sentenza 55/7/2012 – o inadeguate rispetto agli obiettivi indicati dalla società e questi ultimi risultano essere credibili e sufficientemente illustrati, in particolare con l’esposizione degli oneri finanziari in essere a carico della controllata».
La circostanza che le due società (controllante e controllata) appartenessero allo stesso soggetto non configura alcun abuso, ma semmai rende ancor più credibile la finalità dichiarata del contribuente di voler ridistribuire i cespiti patrimoniali in base al loro oggetto sociale e perseguire in capo alla controllata una riduzione degli oneri finanziari.
Quanto al mancato versamento dell’Iva incassata dalla controllata, la Commisione tributaria ligure rileva che «dalle iscrizioni ipotecarie prodotte risulta che la diretta interessata è in grado di soddisfare – seppure a seguito di procedura esecutiva immobiliare – il proprio debito fiscale.