26.06.2019

Nell’antiriciclaggio potenziata l’adeguata verifica del cliente

  • Il Sole 24 Ore

Dopo la consultazione pubblica, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 2018/843, V direttiva antiriciclaggio, è atteso all’esame del consiglio dei ministri. L’iter di formazione del nuovo provvedimento era iniziato con l’esercizio della delega conferita al governo dall’articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n.170, in vista della modifica della direttiva Ue 849/2015, meglio nota come IV direttiva antiriciclaggio. Quest’ultima resterà in vigore, ma con le integrazioni necessarie a potenziarne l’efficacia, soprattutto nella parte relativa alla prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo, anche alla luce degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015. In questa prospettiva, lo schema di decreto (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri) contiene le disposizioni necessarie ad assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla V direttiva nonché i correttivi necessari a fronte delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2019/2042, con la quale è stato formalmente contestato all’Italia il non completo recepimento della IV direttiva antiriciclaggio.

Persone politicamente esposte

Sotto il profilo strutturale, lo schema di decreto si compone di sei articoli, di modifica al Dlgs 231/2007, dopo la recente riforma attuata col Dlgs 90/2017. Alcune di tali modifiche operano sul piano generale meglio precisando talune definizioni. In particolare, in tema di Ppe (persona politicamente esposta), viene meglio individuato il concetto di titolarità congiunta, disponendo che sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami le persone fisiche che, in base allo stesso decreto antiriciclaggio, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari. Nel testo oggi vigente, si parla invece più genericamente di persone fisiche legate alla Ppe per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari.

Soggetti obbligati

Lo schema di decreto amplia l’ambito di applicazione delle norme antiriciclaggio aggiungendo all’elenco dei soggetti obbligati i prestatori di servizi di portafoglio digitali. Rispetto a questi stessi soggetti, viene inoltre previsto l’obbligo dell’iscrizione nel registro gestito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam).

Rispetto al testo posto in consultazione, lo schema di decreto conferma l’estensione della categoria dei soggetti obbligati a coloro che commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata all’interno di porti franchi.

Sempre sul piano dei soggetti obbligati, le nuove norme configurano come destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche gli agenti in affari di mediazione immobiliare nell’ipotesi di attività svolta nell’ambito delle locazioni di immobili sempre che il valore dell’operazione sia pari o superiore a 10mila euro.

Un correttivo di notevole interesse è quello inteso a conferire un più netto valore residuale al criterio che consente di individuare il titolare effettivo nei soggetti titolari di funzioni di direzione o amministrazione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. Secondo le nuove previsioni, infatti, il titolare effettivo può essere individuato nella persona, del rappresentante legale, degli amministratori esecutivi ovvero dei direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persone fisica, non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all’organizzazione societaria e alle disposizioni statutarie.

Lo schema di decreto interviene sul regime di accessibilità alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, prescrivendo che il pubblico possa accedere alle predette informazioni e individuando le informazioni accessibili. In generale, l’accesso è reso più ampio anche per le informazioni relative alla titolarità effettiva di trust e soggetti giuridici affini.

Adeguata verifica

Nuove integrazioni anche per gli obblighi di adeguata verifica della clientela soprattutto per ciò che concerne la tempistica di adempimento. Sul punto, lo schema di decreto, puntualizza che l’adeguata verifica deve essere effettuata, nei confronti dei clienti già acquisiti, non solo ogniqualvolta muti il livello di rischio attribuito al cliente, ma anche in occasione degli obblighi posti da norme sopravvenute al momento in cui il cliente è acquisito. Come si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto, il riferimento è da intendersi ai rapporti instaurati dai soggetti obbligati prima delle modifiche apportate dal Dlgs 90/2017 al Dlgs 231/2007, in un contesto in cui, nelle ipotesi di adempimento semplificato di adeguata verifica, dettagliatamente individuate dalla disposizione all’epoca vigente, i soggetti obbligati erano, di fatto, esonerati dall’adeguata verifica della clientela.

Valerio Vallefuoco