08.11.2018

Nella riforma dei fallimenti centrale l’anticipo dell’insolvenza

  • Il Sole 24 Ore

Approda stasera in Consiglio dei ministri la riforma della crisi d’impresa.
A pochi giorni dalla scadenza della delega il Governo rompe gli indugi e si accinge a varare una riscrittura profonda di punti cruciali della Legge fallimentare da una parte, mentre dall’altra introduce istituti e procedure del tutto inediti. Obiettivo una tempestiva emersione delle difficoltà prima che quelle ancora rimediabili, sfocino poi in un’insolvenza conclamata e nella liquidazione (termine che, sul piano lessicale, va a sostituire la parola «fallimento»).
Al Senato intanto è già in discussione un disegno di legge che apre alla possibilità di future correzioni, mentre il ministero della Giustizia ha in cantiere anche il completamento della riforma con la riscrittura della parte penale, allineandola a quella civile.
Cruciale diventa allora la previsione di una fase preventiva di allerta, che punta a essere intesa come strumento di sostegno, che potrà risolversi anche in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell’accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi (ad esempio quelli meno conflittuali, o più strategici).
È stata allora già prevista l’istituzione, presso ciascuna camera di commercio, di un organismo che assisterà il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. Un soggetto al di fuori dei tribunali per evitare che l’imprenditore possa vivere la composizione anticipata della crisi come un’anticamera della liquidazione. La prospettiva di successo, sottolinea il ministero della Giustizia, dipende in gran parte dalla propensione degli imprenditori ad avvalersene tempestivamente.
In questo senso è stato delineato un sistema di incentivi (sia di natura patrimoniale, incidenti sulla composizione del debito, sia di responsabilità personale), per chi lo utilizzerà, e di deterrenti per chi invece non vi ricorrerà pur esistendone le condizioni. Istituito poi un obbligo di segnalazione dei principali indizi di difficoltà finanziaria da parte dei maggiori creditori istituzionali (l’agenzia delle Entrate, l’Inps e gli agenti della riscossione delle imposte) o a opera degli organi di controllo societari, del revisore contabile o delle società di revisione, se si tratta di impresa gestita in forma societaria. Contestualmente, si estenderà l’obbligo di ricorso al sindaco o al collegio sindacale per le srl che rientreranno in una tipologia predefinita da 3 parametri di natura economica e occupazionale. Nella fase necessaria a trovare un accordo, l’imprenditore potrà ottenere, rivolgendosi al tribunale, misure protettive, per impedire o paralizzare eventuali aggressioni del patrimonio del debitore da parte dei creditori.
Quanto al concordato, viene incentivato quello in continuità: quando cioè la proposta prevede il superamento della crisi o anche dell’insolvenza attraverso il proseguimento (diretto o indiretto) dell’attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che permetta di salvaguardare il valore dell’impresa e, tendenzialmente, i livelli occupazionali, senza penalizzazione dei creditori.
Per le insolvenze di dimensione minore, quelle del consumatore o del piccolo imprenditore sotto la soglia di fallibilità, è introdotta la possibilità di un’esdebitazione di diritto, che non richiede un provvedimento del giudice, dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.
Nuova poi, e più volte sollecitata, la disciplina di una procedura unitaria per l’insolvenza dei gruppi d’impresa, «individuando criteri di competenza territoriale idonei allo scopo, precisando che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi di tali procedure». È stata ammessa così la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo al concordato preventivo e per la successiva eventuale omologazione, anche con presentazione di un piano concordatario unico o di piani tra loro collegati.