22.06.2021

Nel nuovo processo prima udienza decisiva

  • Italia Oggi

Botta e risposta alla prima udienza con la riforma del processo civile. Gli emendamenti al ddl depositati dalla guardasigilli Marta Cartabia in commissione Giustizia al Senato rivoluzionano la fase introduttiva del giudizio: si punta a definire nell’udienza di prima comparizione delle parti sia l’ambito e la portata dei mezzi di prova sia il thema decidendum, dunque la questione da risolvere. Il convenuto deve chiamare in causa il terzo già nella comparsa. Insomma: un nuovo sistema di preclusioni che allarma l’Unione delle Camere civili, pronta a proclamare lo stato di agitazione. Ancora: per le cause più semplici arriva il procedimento semplificato di cognizione. E nelle liti su diritti disponibili il giudice con un provvedimento cautelare può rendere immediatamente esecutiva la domanda (in caso di contumacia il convenuto non può più contestare i fatti posti a fondamento dell’azione). Ma se la pretesa appare infondata, l’ordinanza provvisoria di rigetto può scattare all’esito dell’udienza di comparizione. Netta l’accelerazione della fase decisoria ma sino alla fine il giudice può formulare alle parti una proposta di conciliazione. A Palazzo Madama, intanto, l’approdo in aula è previsto a partire da martedì 20 luglio, mentre risulta fissato per venerdì 2 luglio alle 10 il termine per la presentazione in commissione dei subemendamenti al testo depositato dal Governo.

Tutto e subito. È nell’emendamento numero 8 che si annidano le novità più rilevanti. Nell’atto di citazione l’attore deve indicare in modo specifico i mezzi di prova dei quali intende valersi e i documenti che offre in comunicazione (avvisando che può scattare la contumacia processuale). E ciò a pena di decadenza. Idem vale per il convenuto, che nella comparsa di risposta propone tutte le sue difese e prende posizione sui fatti che l’attore pone alla base della domanda. E formula le eccezioni non rilevabili d’ufficio e le domande riconvenzionali, oltre a chiamare in causa eventuali terzi. Ma soprattutto alla prima udienza l’attore deve replicare alle difese del convenuto con altrettante domande ed eccezioni, mentre entrambe le parti possono articolare mezzi di prova.about:blank

Tempi contingentati. Termini perentori e un solo modello di decisione per le cause di competenza del giudice monocratico e del collegio. Il primo legge il dispositivo e una breve motivazione subito dopo la discussione orale, salvi i casi più complessi in cui si riserva di depositare la motivazione in trenta giorni. Per le questioni più delicate fissa l’udienza per definire la controversia assegnando termini per note scritte, precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica. E può depositare la sentenza in trenta giorni (sessanta se a decidere è il collegio).

Contraddittorio garantito. Il procedimento semplificato di cognizione può scattare davanti al collegio oltre che al giudice monocratico. A condizione che i fatti di causa siano controversi solo in parte, l’istruzione sia fondata su di una prova documentale oppure non richieda un’attività complessa. Il rito slim ha sì tempi ridotti ma deve rispettare il principio del contraddittorio e si conclude sempre con la pronuncia di una sentenza.