12.12.2013

Nel modello Iva debutta il 22%

  • Il Sole 24 Ore

La bozza della dichiarazione Iva 2014, relativa al 2013, pubblicata ieri sul sito internet delle Entrate, ha recepito tutte le ultime novità fiscali. Si va dall’aumento dell’aliquota dal 21% al 22% all’inserimento nel volume d’affari delle operazioni non soggette all’imposta per carenza del requisito di territorialità, dall’eliminazione del modello Iva 26 LP per le liquidazione dell’Iva di gruppo, all’eliminazione della possibilità di optare per il reddito agrario da parte delle Snc, Sas, Srl o cooperative, con la qualifica di società agricole.
Sono stati inseriti i righi relativi alla nuova aliquota Iva del 22% nei quadri relativi alle operazioni attive (VE) e passive (VF). L’aumento dell’imposta dal 21% al 22% ha interessato tutte le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013.
Nei righi VE36 e VF20 del modello Iva 2014, relativi alle operazioni attive e passive effettuate nell’anno, con Iva esigibile negli anni successivi, è stata eliminata la casella relativa alle operazioni effettuate con l’Iva per cassa prevista dall’articolo 7 del decreto legge 185/2008. Il vecchio regime dell’Iva per cassa, infatti, è stato eliminato dal 1° dicembre 2012.
Un’altra novità delle bozze del modello Iva 2014 è l’inserimento del rigo VE39, destinato ad accogliere le operazioni non soggette all’imposta per carenza del requisito di territorialità, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72. Dal 1° gennaio 2013, infatti, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono fatturare le seguenti operazioni, anche se non sono soggette a Iva in Italia:
a) le “cessioni di beni e prestazioni di servizi” (diverse dalle operazioni bancarie, finanziarie e assicurative dell’articolo 10, nn. da 1 a 4 e 9) «effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato» Ue (va indicato al posto dell’Iva l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale);
b) le «cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea» (va riportata l’annotazione “operazione non soggetta”).
Sempre da quest’anno, queste operazioni extraterritoriali (Ue ed extra-Ue) concorrono a formare il volume d’affari del contribuente, a differenza di quanto avveniva in passato. Per questo motivo è stato introdotto il nuovo rigo VE39 nel modello Iva 2014.
In attuazione del pacchetto di semplificazioni fiscali, presentato nella conferenza stampa delle Entrate lo scorso 3 luglio, è stato quindi soppresso il modello Iva 26 LP, utilizzato nei casi di liquidazione dell’Iva di gruppo. Fino allo scorso anno la società controllante capogruppo doveva presentare, all’agente della riscossione territorialmente competente, il prospetto delle liquidazioni di gruppo, modello Iva 26 LP, contenente il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione di gruppo. I dati di questo modello, ora soppresso, dovranno quindi essere indicati nelle dichiarazioni annuali Iva relative al 2013, presentate dalle controllate e dalla controllante. Conseguentemente, il rigo VH13 del modello Iva 2014, relativo all’acconto 2013 pagato, va compilato anche dalle società partecipanti al “consolidato” Iva, che devono indicare gli importi traferiti alla controllante tenuta a determinare l’acconto di gruppo.
Sono stati eliminati, poi, i righi VO23 e VO24 del modello Iva 2013, relativi alle opzioni o revoche, non più possibili dal 2013, per la determinazione del reddito delle Snc, Sas e Srl, con la qualifica di società agricole, applicando l’articolo 32 del Tuir (reddito agrario) ovvero applicando il coefficiente di redditività del 25% sui ricavi (articolo 1, commi 1093 e 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Nei righi VO10 e VO11, dedicati alle cessioni intracomunitarie non superiori a 100mila euro di beni in base a cataloghi o per corrispondenza, è stata inserita la nuova casella dedicata alla Croazia, entrata nella Ue lo scorso 1° luglio.