29.05.2020

Mutui rinegoziati col surplus

  • Italia Oggi

Le imprese che rinegoziano i debiti aggiungendo la garanzia dello stato devono ottenere fondi pari almeno al 25% in più di quanto rimodulato. Le banche devono attestare di quanto viene ridotto il tasso pagato dall’ azienda. I finanziamenti da 30 mila euro non sono più limitati dal 25% del capitale, ma possono essere concessi anche considerando il doppio del costo del personale. Recuperate anche le imprese morose al 31 gennaio: anche esse possono avere le garanzie dello stato. Al fatturato, che per molte imprese rappresenta il limite per il finanziamento del 25%, possono essere sommate anche le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019. La conversione in legge del decreto liquidità 23/2020 (approvato dalla Camera e ora al Senato dove dovrà diventare egge entro il 7 giugno) porta una serie di novità importanti per le imprese.

La rinegoziazione dei debiti concede finanziamento aggiuntivo del 25%. La garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia erano rilasciati a condizione che i finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario prevedessero l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere al momento della rinegoziazione. Il testo attuale del dl prevede che i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione prevedano un finanziamento aggiuntivo almeno pari al 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere prima del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Inoltre il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. La conversione in legge prevede anche che per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza in automatico.

Niente modello di valutazione. La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Solo ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del modello di valutazione.

Riammesse le imprese inadempienti. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia. Queste imprese sono riammesse a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell’art. 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato art. 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo.

Allungamento a 10 anni esteso alle operazioni concluse. Per i finanziamenti fino a 30 mila euro, che hanno preso il posto di quelli fino a 25 mila euro, garantiti al 100%, la legge prevede ora la possibilità di rimborso in 10 anni. La legge di conversione ripensa anche agli altri e prevede per quelli già concessi, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto che i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione.

Oltre il fatturato anche le lavorazioni in corso. Il tetto del 25% del fatturato che è il limite su cui le imprese in molti casi possono richidere le garanzie può essere sorpassato. Il dl adesso esplicità questa possibilità per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali. In questo caso i ricavi delle vendite e delle prestazioni possono essere sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, dei semilavorati e dei finiti per l’anno 2019.