21.09.2017

Mutui esteri? La banca deve spiegare gli effetti

  • Italia Oggi

La banca deve spiegare per filo e per segno cosa può capitare se si sceglie un mutuo in valuta estera. L’obbligo di trasparenza e di chiarezza effettiva è sottolineato dalla Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 20 settembre 2017 resa nella causa C-186/16, avviata da cittadini rumeni debitori di mutui in franchi svizzeri. Dalla sentenza emerge che il debitore o futuro debitore deve poter capire le possibili evenienze. La trasparenza bancaria, infatti, non è fine a se stessa, ma è strumentale alla consapevolezza del debitore. Sommergere il cliente di notizie espresse con termini finanziari o di voluminosi fogli informativi non è un buon modo di essere trasparenti. La Corte di giustizia ammonisce le banche a essere chiare e comprensibili, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare le conseguenze economiche che gliene derivano. Ad esempio, per i mutui in valuta, non basta dire che una moneta può avere oscillazioni, ma bisogna anche spiegare l’impatto che hanno sui rimborsi le variazioni del tasso di cambio e un aumento del tasso di interesse della valuta del mutuo. Senza queste spiegazioni approfondite e mirate, le clausole del mutuo possono essere bocciate perché abusive ed essere inefficaci (e quindi nulla deve il debitore). I principi formulati dai giudici del Lussemburgo trovano già un loro riscontro nelle disposizioni del Testo unico bancario (dlgs 385/93) sulla trasparenza dei mutui. In particolare il Tub assicura al cliente informazioni personalizzate necessarie per valutare le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Tra l’altro è stabilita anche la clausola per una scelta accurata: prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni prima di impegnarsi firmando il contratto. Il Tub prevede anche disposizioni di tutela sostanziale del mutuatario, come il diritto di conversione del mutuo in valuta nella moneta del suo stipendio o del suo stato di residenza. A questo proposito se l’oscillazione del cambio porta ad un aumento della rata o del residuo del mutuo di oltre un quinto, la banca ha l’obbligo di avvisare il cliente per l’eventuale conversione.

Antonio Ciccia Messina