10.05.2012

Mutui casa e credito al consumo, da luglio polizze col doppio preventivo

  • Italia Oggi

Dal 1 luglio 2012 le banche e gli altri intermediari finanziari che condizionino l’erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi. Non riconducibili alle banche ed agli intermediari finanziari stessi, riconoscendo al cliente la possibilità di ricercare sul mercato una polizza vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo. Il cliente avrà 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo per ricercare una polizza più conveniente e più adatta alle sue esigenze rispetto a quella proposta dalla banca o dall’intermediario finanziario. È quanto prevede il regolamento n. 40 del 3 maggio 2012 che dà attuazione all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (decreto liberalizzazioni), convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 01 luglio 2012. I contenuti minimi della polizza vita fissati dal regolamento rappresentano l’offerta contrattuale di base e sono strumentali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente, che potrà anche scegliere di stipulare una polizza che preveda condizioni diverse e maggiormente rispondenti alle proprie esigenze, ad esempio avuto riguardo al capitale assicurato o alla durata del contratto. I preventivi relativi al contratto di assicurazione sulla vita che le banche, gli intermediari finanziari e gli altri intermediari assicurativi sono tenuti a sottoporre al cliente sono redatti secondo il facsimile di cui all’allegato 1 al regolamento n. 40 del 2012. Le imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti vita devono fornire sul proprio sito internet il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato sulla base dei parametri di cui all’allegato 1 del Regolamento n. 40 del 2012. Le imprese di assicurazione comunicano all’Isvap, non appena disposta la commercializzazione del prodotto vita, la denominazione commerciale del prodotto. Sul sito internet dell’Isvap è pubblicato l’elenco delle imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti con l’indicazione della denominazione commerciale dei prodotti.