26.08.2013

Multe scontate, si parte in salita

  • Italia Oggi

Partenza in salita per lo sconto sulle multe tra modulistica da aggiornare a penna e scarse informazioni agli utenti. Di certo intanto per chi si sbaglierà a versare anche pochi centesimi l’effetto boomerang è assicurato. Intanto a gennaio potrà partire definitivamente la notifica delle multe tramite posta elettronica certificata. Sono queste le importanti novità introdotte dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante la conversione del decreto legge del fare n. 69/2013, in vigore dal 21 agosto 2013. Sulle modifiche dell’art. 202 del codice della strada il Ministero dell’interno ha diramato varie circolari. Da mercoledì 21 agosto, data di entrata in vigore della legge n. 98/2013, la somma da pagare per le violazioni è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Lo sconto spetta anche nei casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall’art. 202, comma 2-bis, Cds, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, nonché dall’art. 207 per il conducente di un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE. La riduzione spetta anche in caso di riattivazione della copertura assicurativa nei tempi indicati dall’art. 193 (ovvero già ridotta del 75%) e nelle fattispecie di violazione elencate nell’art. 195, comma 2-bis, le cui sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo se l’illecito è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Invece, la riduzione non si applica alle infrazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta, alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida e alle violazioni stradali non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare. L’espressa indicazione dell’importo scontato del 30% dovrà essere riportata su tutti i verbali utilizzati dalle pattuglie della polizia stradale. Gli agenti dovranno integrare i verbali già in dotazione prima della novella. I trasgressori dovranno fare attenzione all’uso dei bollettini di c.c.p. allegati ai verbali ma anche alla compilazione degli stessi e a agli importi esatti da versare. Se il pagamento sarà insufficiente la differenza costituirà infatti acconto in sede di riscossione mediante iscrizione a ruolo. Con l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 202 del Codice della strada se l’agente accertatore è munito di idonea apparecchiatura il trasgressore conducente potrà effettuare immediatamente, nelle mani dello stesso agente, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico. Questa facoltà è concessa anche agli autotrasportatori che commettono alcune violazioni, specificamente elencate dal comma 2-bis dell’art. 202 cds, con un’ulteriore novità: se il conducente non intende pagare, deve versare una cauzione pari non più alla metà del massimo edittale, ma al minimo. Il Ministero dell’interno, però, va controcorrente: fino a diversa disposizione, per ricevere il pagamento con la riduzione del 30% le pattuglie e gli uffici della polizia di stato non potranno utilizzare l’eventuale terminale pos in dotazione. Interessanti le precisazioni del Ministero dell’interno sul computo dei termini per effettuare il pagamento con lo sconto. Il termine di cinque giorni va calcolato a decorrere dal giorno successivo alla contestazione su strada; se il termine ultimo cade in giorno festivo, si scorre al giorno feriale successivo. Per esemplificare, se il verbale è stato contestato subito al conducente il 21 agosto, il termine utile di pagamento è il 26 agosto. Invece, in caso di notificazione del verbale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito il termine decorre dall’undicesimo giorno dalla data di spedizione del Cad, salvo che l’interessato ritiri l’atto prima del termine di dieci giorni del deposito. In caso di notificazione tramite esposizione presso la Casa comunale, i giorni previsti per il pagamento con la riduzione del 30% decorrono dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro del plico se anteriore, quando il verbale è depositato ai sensi dell’art. 140 cpc, ovvero dopo 20 giorni se depositato ai sensi dell’art. 143 cpc. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione il Ministro dell’interno, di concerto con i ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dovrà disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la notificazione delle multe stradali tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della Pec, senza addebito delle spese di notificazione.