24.06.2013

Motivazione, bastano i precedenti

  • Il Sole 24 Ore

Le sentenze potranno essere motivate facendo «esclusivo riferimento» ai precedenti conformi. Lo stabilisce il decreto legge “del fare” (Dl 69 del 2013, in vigore da sabato 22 giugno), che punta a semplificare la motivazione e, di conseguenza, sveltire il lavoro dei giudici. In pratica, dall’entrata in vigore del decreto, il riferimento ai precedenti conformi potrà essere da solo sufficiente a definire la vicenda, esonerando il giudice dalla necessità di dare altre spiegazioni per sostenere la propria decisione. Si tratta di una novità di cui dovranno tenere conto in primo luogo gli avvocati che, nel mettere a punto i ricorsi, dovranno valutare con attenzione la giurisprudenza. Ma andiamo con ordine.
Il decreto riscrive l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e prevede che le pronunce dovranno essere motivate con la «concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi», oppure con il «rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa». Viene cancellato, tra l’altro, l’obbligo di esporre «concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio».
L’indicazione dei fatti
La nuova disciplina si inserisce in un percorso avviato con la legge 69/2009, che ha eliminato l’obbligo di inserire, tra i passaggi della motivazione, lo «svolgimento del processo»: vale a dire, tutto ciò che precede la decisione vera e propria, a cominciare dalle richieste dell’attore, per proseguire con le difese articolate dal convenuto e finire quindi con l’enunciazione dell’attività istruttoria svolta in corso di causa. La legge 69/2009, inoltre, ha previsto che la motivazione della sentenza potesse consistere «nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».
Ma il “decreto del fare” si spinge più avanti, perché il giudice è adesso tenuto a mettere nero su bianco nella sua pronuncia non più i fatti comunque «rilevanti», ma solo quelli «decisivi», e cioè quelli che hanno una funzione effettivamente determinante e risolutiva nel far pendere la bilancia verso la scelta racchiusa nel dispositivo della sentenza.
Il richiamo ai precedenti
Inoltre, a differenza di quanto stabilito nel 2009, il decreto “del fare” permette ai giudici di motivare le loro sentenze esclusivamente facendo riferimento ai precedenti conformi. Quindi, se nel caso esaminato esiste un filone giurisprudenziale già affermato, la struttura della sentenza – almeno nella parte destinata propriamente alla motivazione – potrà assumere la forma più asciutta tipica dell’ordinanza, con singole frasi introdotte da espressioni come «considerato che» o «ritenuto che».
La nuova motivazione della sentenza ricalca, nella sostanza, il contenuto dell’ordinanza che il giudice deve pronunciare per dichiarare l’impugnazione inammissibile, all’esito del filtro in appello previsto dagli articoli 348-bis e 348-ter del Codice di procedura, anche se l’ordinanza-filtro non pare che possa fare solo riferimento alla giurisprudenza.
Ma quali sono i precedenti su cui possono essere fondate le decisioni? Occorre richiamare le sentenze di Cassazione o il giudice può fare riferimento a proprie decisioni? Come per l’ordinanza-filtro, dovrebbe essere corretta la seconda interpretazione, soprattutto perché quando la legge ha voluto circoscrivere il richiamo ai precedenti di legittimità, lo ha fatto espressamente. Come nell’articolo 360-bis del Codice di procedura civile, che stabilisce che il ricorso per Cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto «in modo conforme alla giurisprudenza della Corte» suprema. Invece, il nuovo articolo 118 parla genericamente di «precedenti conformi». Così, i giudici potranno motivare le sentenze anche solo richiamando proprie pronunce.
Dovranno tenerne conto gli avvocati, che dovranno considerare anche la giurisprudenza dell’ufficio presso il quale presentano il ricorso.
Il rinvio agli atti di causa
Infine, la motivazione semplificata può consistere, anche in alternativa al richiamo ai precedenti, nel «rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa». Si tratta di documenti diversi: gli atti di parte – che nel corso del giudizio possono arrivare anche a sei – i verbali di udienza redatti sotto la direzione del giudice, le relazioni del consulente tecnico d’ufficio o di parte, i documenti prodotti dalle parti o esibiti su ordine del magistrato. I giudici potranno rinviare genericamente al contenuto di uno di questi atti (per esempio, al verbale che contiene una testimonianza) senza doverne riprodurre il contenuto.