Interessi moratori tagliati dal 4,88 al 4,13% annuo. Con un provvedimento firmato ieri, 27 aprile 2016, dal direttore dell’agenzia delle entrate, è stato ridotto il tasso degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei tributi iscritti a ruolo (esclusi interessi e sanzioni). La disposizione, adottata dall’agenzia sulla base della stima dei tassi bancari medi del 2015 effettuata dalla Banca d’Italia, ha effetto a decorrere dal 15 maggio 2016. La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 30 del dpr n. 602/73, il quale stabilisce che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, scattano a carico del debitore gli interessi di mora, a partire dalla data di notifica della cartella e fino a quella del pagamento, al tasso determinato annualmente con decreto ministeriale sulla base della media dei tassi bancari attivi. La competenza a adottare il provvedimento è stata devoluta all’agenzia dall’art. 13 del dlgs n. 159/2015.
Gli interessi moratori in questione maturano sulle somme iscritte a ruolo, eccettuate quelle dovute a titolo di interessi e sanzioni. Altra cosa sono gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo delle somme dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale delle dichiarazioni, nonché a seguito di accertamento dell’ufficio, previsti dall’art. 20 del dpr n. 602/73: la misura di questi interessi, dovuti a partire dal giorno successivo alla scadenza stabilita per il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario, resta fissata al 4% annuo, come stabilito direttamente dal citato articolo 20.
In materia, si deve ricordare il recente intervento del citato art. 13 del dlgs n. 159/2015, nell’ambito della revisione della riscossione in attuazione della legge delega n. 23/2014. Questo articolo, finalizzato a razionalizzare gli interessi per il versamento, la riscossione e il rimborso di ogni tributo, uniformando tendenzialmente la misura degli interessi, prevede che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo «è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 e il 4,5%», demandandone la determinazione e la decorrenza a un decreto del ministro dell’economia e delle finanze. In via transitoria, fino all’emanazione del predetto decreto ministeriale, il predetto articolo 13 stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni delle singole leggi d’imposta e del dm 21 maggio 2009; relativamente agli interessi di mora di cui all’art. 30 del dpr n. 602/73, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Roberto Rosati