18.01.2018

Misure antiriciclaggio anche per chi vende società «ready made»

  • Il Sole 24 Ore

Misure antiriciclaggio targate Ue con applicazione ad ampio raggio. La Corte di giustizia Ue con la sentenza depositata ieri (causa C-676/16) ha respinto interpretazioni restrittive sui soggetti obbligati a identificazioni e segnalazioni previsti nella direttiva 2005/60 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (sostituita dalla 2015/849, recepita in Italia con Dlgs 90/17) e ha stabilito che anche una società che ha come oggetto sociale la vendita di aziende già iscritte nel registro delle imprese deve essere inclusa tra i soggetti obbligati all’identificazione del cliente e alle segnalazioni sospette.
A rivolgersi agli eurogiudici è stata la Corte suprema amministrativa della Repubblica ceca. Al centro della vicenda nazionale, una persona giuridica che aveva come oggetto sociale la vendita di società cosiddette “ready-made”, già iscritte nel registro delle imprese. In pratica, la società trasferiva ai clienti le proprie quote delle società già registrate. Il ministero delle Finanze sosteneva che la società era un “soggetto obbligato” secondo la direttiva Ue e, quindi, tenuto alle segnalazioni per la prevenzione del riciclaggio di denaro.
Prima di tutto, la Corte di giustizia ha tracciato il perimetro della direttiva Ue che, secondo l’articolo 2, si applica anche ai prestatori di servizi relativi a società o trust (formulazione analoga a quella della nuova direttiva).
È evidente – osservano gli eurogiudici – che ogni persona fisica o giuridica che fornisce un determinato servizio, inclusa la costituzione di altre società, è sottoposta al regime della direttiva. E questo sia quando un terzo affida alla società il compito di costituirne un’altra a suo nome, sia quando una società è già costituita con il solo scopo di procedere alla vendita. Questo perché è irrilevante l’oggetto della richiesta di costituzione da parte di un cliente.
L’esclusione delle società, che svolgono le attività commerciali oggetto della controversia, dall’elenco dei soggetti obbligati indicati nella direttiva non è, infatti, espressamente prevista e, d’altra parte, se così fosse si andrebbe contro l’obiettivo dell’atto Ue. Che è quello di “prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose” per garantire il buon funzionamento del mercato unico.
La finalità preventiva insita nello strumento Ue porta la Corte a sostenere che, proprio tenendo conto che le società possono essere strutture “idonee al riciclaggio di proventi di attività criminose”, gli obblighi di identificazione non possono escludere società cosiddette “ready-made”.

Marina Castellane