02.07.2014

Microcredito per fasce deboli

  • Italia Oggi

Microcredito fino a 10 mila euro ai soggetti appartenenti alle fasce deboli, senza garanzie e a condizioni migliori di quelle di mercato. E per le start-up i finanziamenti agevolati salgono fino a 25 mila euro, ma solo nei primi cinque anni dall’attribuzione della partita Iva. Ristretta poi la platea delle aziende beneficiarie: non sarà applicata la definizione di microimpresa o pmi stabilita dalla Commissione europea, in quanto utilizzando tali criteri rientrerebbero tra i possibili destinatari oltre il 90% delle imprese italiane.

La clientela target del microcredito dovrà invece avere meno di 5 dipendenti (10 per le imprese organizzate in forma societaria) ed essere un soggetto «non fallibile» ai sensi della normativa sulle procedure concorsuali.

È quanto prevede la bozza di decreto attuativo sul microcredito predisposta dal ministero dell’economia. Lo schema di dm, dopo la consultazione pubblica e il via libera di Banca d’Italia, è stato esaminato dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di stato. I magistrati amministrativi, però, con il parere n. 1954/2014 hanno rispedito al Mef il provvedimento, chiedendo alcune correzioni e integrazioni.

L’articolo 111 del Tub, come modificato dal dlgs n. 169/2012, prevede una disciplina speciale per il cosiddetto «microcredito». Grazie ad alcune semplificazioni rispetto alle regole sulla vigilanza prudenziale vigente per gli intermediari non bancari, i soggetti iscritti in un apposito elenco potranno concedere prestiti a persone fisiche, società di persone, Srl semplificate, associazioni o coop, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa. I finanziamenti potranno arrivare a 25 mila euro e non dovranno essere assistiti da garanzie reali. In presenza poi di «condizioni che diano garanzie dell’adempimento puntuale» (definizione però ritenuta troppo aleatoria nel parere) il plafond potrà essere aumentato fino a 35 mila euro. Per incentivare il rimborso puntuale del prestito, il dm prevede da un lato un trattamento più favorevole per i finanziamenti di tipo progressivo, che condizionino l’erogazione di una parte degli importi al raggiungimento di alcuni risultati intermedi nella realizzazione del progetto finanziato. Ulteriori benefici scatterebbero in caso di regolare restituzione delle rate alle scadenze prestabilite. La durata massima dei prestiti viene fissata in sette anni (fatta eccezione per quelli finalizzati alla formazione, che potranno arrivare a 10 anni). Il dm delimita poi l’ambito di utilizzo dei fondi ricevuti agli investimenti iniziali: acquisto di beni strumentali, assunzione di dipendenti o partecipazione a iniziative formative necessarie ad acquisire i giusti know-how. L’ente finanziatore potrà controllare l’effettiva destinazione delle somme erogate.

Oltre al segmento «for-profit», la disciplina prevede pure la facoltà di erogare finanziamenti a persone fisiche che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché accompagnate «dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare». Tale consulenza servirà a migliorare la capacità di gestione del budget dei beneficiari.

Il regolamento introduce poi alcune disposizioni volte a scoraggiare l’ingresso nel settore del microcredito di intermediari finanziari inaffidabili e/o di quelli che vorrebbero sottrarsi elusivamente al regime di vigilanza ordinaria. Snellimenti burocratici per i soggetti non profit quali fondazioni, coop sociali e onlus che, a particolari condizioni, potranno concedere i mini-prestiti alle famiglie disagiate senza alcun obbligo di iscrizione.

Secondo i giudici di palazzo Spada, però, lo schema di dm «si fonda su una disciplina particolarmente lacunosa a livello di legislazione». Da qui una serie di rilievi che portano il Consiglio di stato a richiedere alcuni chiarimenti al ministero proponente.