13.05.2015

Messa alla prova anche per più reati

  • Il Sole 24 Ore

La messa alla prova può riguardare anche una pluralità di reati. Ma la sospensione del processo deve essere concessa una sola volta. A questa conclusione approda il tribunale di Milano, con ordinanza della Terza sezione penale del 28 aprile 2015. La pronuncia ha così considerato ammissibile la richiesta avanzata dalla difesa di un imputato per una serie di reati, tutti rientranti nel perimetro di applicazione del nuovo istituto della messa alla prova introdotto l’anno scorso dalla legge n. 67.
Il punto di partenza della riflessione del giudice è così costituito dalla preliminare ammissibilità dello stop al giudizio per sperimentare la messa alla prova per ciascuno dei reati contestati (tra i quali la resistenza a pubblico ufficiale e l’interruzione di servizio pubblico). Subito dopo però si è posto il problema di interpretare il nuovo articolo 168 bis del Codice penale nel quale sta scritto che «la sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa per più di una volta». Per il giudice sarebbe «fuorviante» escludere l’applicabilità dell’istituto quando l’imputato deve rispondere per più reati, tutti, singolarmente considerati, compresi nell’elenco di quelli interessati dalla messa alla prova.
Questa soluzione che arriva a considerare l’espressione legislativa «per più di una volta» coincidente con quella «per più reati» comporterebbe nei fatti una forzatura evidente e peggiorativa del tenore letterale della norma. A venire sviliti sarebbero poi gli stessi obiettivi cui tende la nuova disciplina e cioè sia la deflazione delle carceri sia la possibilità per l’imputato di incominciare una diversa e onesta condotta di vita, nella considerazione del diritto penale come extrema ratio e della funzione rieducativa cui indirizzare lo stesso processo penale.
L’ordinanza fa poi un passo ulteriore, chiarendo che la richiesta di messa alla prova resterebbe ammissibile anche se si dovesse ritenere che i reati contestati sono legati dal vincolo della continuazione. L’istituto della continuazione infatti non può essere applicato in maniera da sfavorire l’imputato e la stessa ratio della continuazione impone di considerare il reato interessato come unico o come pluralità a seconda che una o l’altra delle qualificazione sia in concreto più favorevole per l’imputato.
In ogni caso, avverte l’ordinanza, l’ammissibilità non sarebbe esclusa nel caso si dovesse considerare il reato continuato come facente parte di una pluralità perchè allora andrà constatato che per ciascuno dei reati è applicabile la messa alla prova. Se poi si dovesse sposare la tesi dell’unico reato, allora, puntualizza il giudice milanese, non sarebbe «peregrina» un’interpretazione sistematica «che, volgendo lo sguardo alla disciplina della sospensione condizionale, ravvisi come un’espressione analoga a quella in esame venga utilizzata dal legislatore all’articolo 164, comma 4 C.p. allorché esclude, con le note eccezioni, la possibilità di riconoscere tale beneficio “per più di una volta”: se in tale ambito la consolidata giurisprudenza non ha alcun dubbio a non applicare tale clausola limitativa – e dunque a riconoscere il beneficio – in ipotesi di condanna per “reato continuato”, non si scorge ragione per cui un’analoga soluzione non possa essere adottata ai fini dell’ammissibilità della messa alla prova in relazione a reati legati dal vincolo della continuazione».
Tuttavia, conclude l’ordinanza, la pluralità di contestazioni a carico dell’imputato può assumere rilevanza, nelle considerazioni dell’autorità giudiziaria, anche sotto un altro profilo: quello della formulazione di un pronostico sul futuro comportamento della persona e dell’astensione di quest’ultima dal commettere altri reati.