I membri del Cda non sono punibili per bancarotta fraudolenta impropria a meno che non vengano dimostrati il ruolo attivo e la conoscenza degli affari illeciti posti in essere dall’amministratore con poteri di gestione. In questo caso una truffa che aveva condotto, dato il calo di reputazione dell’impresa, a un grave dissesto finanziario seguito dal fallimento.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14783 del 3 aprile 2018, ha annullato la condanna per bancarotta fraudolenta emessa dalla Corte d’Appello di Milano a carico di tre manager.
Con una lunga e complessa motivazione la prima sezione penale ha accolto il ricorso presentato dalla difesa dei tre, ricorso nel quale più volte è stata lamentata la mancanza di prove circa il ruolo dei manager senza delega.
In particolare, ad avviso dei Supremi giudici, «ai fini della affermazione della responsabilità, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., degli amministratori senza deleghe gestorie a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione commesso dal presidente del consiglio di amministrazione delegato è necessaria, previa specifica ricostruzione delle relazioni fra fatti distrattivi e concreto funzionamento del consiglio di amministrazione della società, alla luce delle clausole di organizzazione delle funzioni gestorie rispettivamente recate dallo statuto sociale e, eventualmente, da successive deliberazioni di organizzazione della gestione sociale adottate dall’assemblea ovvero dal consiglio di amministrazione, la prova: che gli stessi amministratori siano stati informati delle distrazioni ovvero che delle stesse abbiano comunque avuto conoscenza; oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari di distrazione aventi carattere di anormalità di questi sintomi per tali amministratori, dai quali è dato desumere la consapevole accettazione del rischio dell’evento illecito».
In altri termini, si legge nel passaggio finale della sentenza, solo la prova della conoscenza del fatto illecito, ovvero della concreta conoscibilità dello stesso anche mediante l’attivazione del potere informativo di cui all’art. 2381, ultimo comma, cod. civ. in presenza di segnali specifici di distrazione, comporta l’obbligo giuridico degli amministratori privi di deleghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi dell’evento illecito: la volontaria, da dolo indiretto, mancata attivazione di tali soggetti in presenza di tali circostanze determina l’affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione contribuito a cagionare l’evento dannoso.
Debora Alberici