25.01.2017

Mediazione, riforma in dieci punti

  • Il Sole 24 Ore

Dal dossier sugli Adr della commissione Alpa, consegnato nei giorni scorsi al ministro Orlando (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) anche la mediazione – oltre all’arbitrato – esce profondamente ridisegnata, e la proposta di lifting non risparmia nemmeno la negoziazione assistita la volontaria giurisdizione e le small claims.
La mediazione riparte dalla estensione temporale della obbligatorietà, sull’onda della «cultura della conciliazione» che la commissione rileva molto cresciuta rispetto ai litigiosi esordi del 2010. La mediazione quale condizione di procedibilità , secondo il dossier, dovrebbe quindi durare almeno fino al 2023 (10 anni dalle modifiche del dl 69/13), quando i tempi saranno forse maturi per lasciarla alla disponibilità di parte. Per il primo incontro per la mediazione, la proposta si allinea alla giurisprudenza maggioritaria esigendolo come effettivo e non informativo, sia nelle ipotesi di mediazione demandata dal giudice sia in quella pre-giudiziale. Le parti poi, secondo il dossier, devono partecipare alla mediazione salvo «gravi motivi», e in questo caso devono farsi rappresentare da persona diversa dal difensore. E se la parte comunque non compare, la “sanzione” diretta dovrebbe essere il divieto di formulazione della proposta del mediatore, in quanto secondo i commissari siamo ontologicamente fuori dal campo della mediazione.
Quanto alla mediazione demandata, invece, il giudice dovrà avere in futuro l’obbligo di motivare adeguatamente, ancorchè in modo succinto, la ritenuta “mediabilità” del fascicolo (e questa attività dovrebbe poi rientrare nei parametri di valutazione del magistrato per la progressione di carriera).
Capitolo spese. Il patrocinio dello Stato per gli incapienti dovrebbe essere previsto anche quando la mediazione raggiunge lo scopo – caso oggi dibattuto – poiché coerente con le direttive Ue e la legge vigente (dlgs 116/2005) e soprattutto con la Costituzione (art.3). La domanda di gratuito patrocinio andrà indirizzata al Consiglio dell’Ordine forense competente per territorio. Nel caso sia coinvolto un Organismo di mediazione,è previsto possa detrarre fiscalmente l’indennità che gli sarebbe spettata.
La commissione Alpa propone poi l’estensione della mediazione obbligatoria ai rapporti “di durata” o che comunque comportino relazioni durature, alle controversie in materia di società di persone; ancora, i contratti d’opera, di opera professionale, di appalto privato, franchising, leasing, fornitura e somministrazione, concorrenza sleale “pura”, trasferimento di partecipazioni sociali di società di persone. Opportuno, secondo i commissari, porre il limite dei 250mila euro per le controversie di competenza del tribunale delle imprese. Quanto all’utilizzabilità della mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, questione apertissima nei tribunali (per la Cassazione spetta all’opponente proporla), la Commissione chiede al ministro di dirimerla con l’indicazione ex lege della parte a cui spetta.
Negoziazione assistita: la proposta rinnova la possibilità per i coniugi di farsi assistere da un solo difensore – con riserva in caso di figli minori e/o soggetti deboli. Sulla volontaria giurisdizione, l’ipotesi è di ammettere il compimento senza autorizzazione di atti che arrechino (solo) vantaggi al minore, anche ad opera di un solo genitore.
Per le small claims – questioni di modestissima entità – la commissione Alpa propone l’istituzione di giudici onorari ad hoc in collaborazione con gli Ordini professionali.

Alessandro Galimberti