14.11.2012

Mediazione in trasparenza

  • Italia Oggi

Dovere di informazione sulle conciliazioni non obbligatorie. In attesa che la Corte costituzionale pubblichi la sentenza che ha bocciato la mediazione obbligatoria, il ministero della giustizia, con la circolare 12 novembre 2012 fornisce le prime indicazioni. Per i procedimenti in corso gli organismi devono avvisare le parti della pronuncia della Consulta, spiegando che, una volta pubblicato il dispositivo della sentenza, la mediazione non sarà più condizione di procedibilità per la causa. Saranno, dunque, le parti a decidere che cosa fare, non essendo escluso che possano proseguire una mediazione, anche se diventata facoltativa (e probabilmente pagando la tariffa più alta). O se, invece, lo preferiscono possono iniziare subito la causa, portando la controversia in tribunale. Ma vediamo in dettaglio il contenuto della circolare che si occupa anche degli organismi di mediazione, che devono adeguare i loro regolamenti interni alla sentenza della Consulta.

La sentenza. La circolare ricorda che la Corte costituzionale ha diffuso il comunicato del 24 ottobre 2012, con cui è stato reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del dlgs 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Per capire gli effetti complessivi bisognerà aspettare la motivazione, ma la circolare chiarisce che gli effetti della sentenza decorreranno dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione. Questo significa che, fino ad allora, sussiste l’obbligo della mediazione e gli organismi possono portare a termine le mediazioni iniziate. Peraltro, salvo che sussistano motivi di urgenza, potrebbe essere opportuno avere il quadro chiaro della situazione.

Organismi. La circolare dà un primo chiarimento per gli organismi di mediazione interessati alla iscrizione nel registro degli organismi tenuto dal ministero. Questi enti dovranno tenere presenti i futuri effetti della pronuncia sulle previsioni del dm 180/2010. In particolare ci saranno ripercussioni sulle modalità di tenuta delle sedute, essendo venuta meno la regola per cui la seduta va tenuta anche in assenza della controparte (articolo7, comma 5 lett. d); sui compensi dovuti, non essendoci più conciliazioni obbligatorie per cui praticare una tariffa ridotta (articolo16, comma 4 lett. d); sull’obbligo di tenere la mediazione, nonostante il mancato versamento dei compensi, considerato che tale obbligo non sussiste più, non essendoci più mediazioni obbligatorie (articolo 16, comma 9, ultimo periodo). Di tutto ciò dovranno tenere conto gli organismi nei loro regolamenti interni.

Conciliazioni in corso. Per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati e per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della mediazione obbligatoria (articolo 5 del dlgs 28/2010) che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, la circolare indica che l’organismo di mediazione è tenuto a uno specifico obbligo di informazione della parte che ha attivato la procedura e anche dell’avversario del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione. Una volta a conoscenza del mutamento della natura della conciliazione (da obbligatoria a facoltativa) le parti dovranno decidere se andare avanti oppure se interrompere le sedute e devolvere la controversia al giudice ordinario. Una decisione, questa, che si ritiene debba essere presa caso per caso. Può darsi che le parti siano a un passo dall’accordo e sarebbe un peccato vanificare il lavoro svolto. D’altra parte il verbale di conciliazione è idoneo a diventare titolo esecutivo e può essere omologato dal tribunale.

Un problema di diritto transitorio che si porrà riguarda il compenso dovuto agli organismi per le mediazioni iniziate come obbligatorie e terminate come facoltative, non essendo chiaro se si deve pagare la tariffa più alta (prevista per le facoltative) o quella più bassa (prevista per le obbligatorie).