26.09.2016

Mediazione demandata, l’istanza dev’essere completa

  • Il Sole 24 Ore

L’istanza con la quale viene avviata una procedura di mediazione demandata dal giudice deve contenere l’indicazione di tutti i titoli azionati nella corrispondente causa. La mancata specificazione conduce alla improcedibilità delle relative domande che può essere rilevata d’ufficio anche dopo la prima udienza.
Sono le conclusioni cui giunge il tribunale di Verona (estensore Vaccari) con sentenza del 7 luglio 2016 in una complessa controversia in materia bancaria nella quale la parte attrice chiedeva alla banca convenuta la restituzione di somme indebitamente incassate nel corso di un rapporto di conto corrente.
Il cliente lamentava l’applicazione di interessi passivi superiori al tasso soglia nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Deduceva altresì la nullità totale o parziale del contratto di conto corrente sotto numerosi profili ma anche l’invalidità del contratto di mutuo chirografario in quanto accordato al fine di estinguere le passività derivanti dal contratto di conto corrente, e per essere stati applicati interessi anatocistici nel corso di esso. La parte attrice proponeva infine domanda di inibitoria dalla segnalazione alla centrale rischi con la conseguente richiesta risarcitoria.
Il giudice disponeva la mediazione e all’esito negativo della stessa dichiarava l’improcedibilità delle domande di nullità del contratto e delle clausole del rapporto di conto corrente e di quella di inibitoria alla segnalazione in centrale rischi per mancato espletamento della procedura di mediazione demandata. Ciò in quanto dall’istanza di mediazione «emerge che il procedimento conciliativo ha riguardato solo alcuni dei diversi titoli azionati in causa» mentre debbono essere individuate tutte le ragioni sottostanti alle diverse domande svolte in giudizio a nulla rilevando in contrario che la parte convenuta nulla eccepisca né in fase di mediazione né nel corso del processo.
La pronuncia interviene sul delicato tema del contemperamento tra le esigenze di rigore formale imposte dalla condizione di procedibilità e l’informalità che caratterizza la procedura di mediazione. Sul punto il tribunale di Pavia (estensore Marzocchi) con la sentenza del 6 luglio 2016 seguendo una diversa prospettiva ha rilevato sia pur incidentalmente come l’informalità della mediazione riguardi anche «l’informalità nell’indicazione dell’oggetto della mediazione nel modulo di avvio della procedura, specie nelle mediazioni demandate, nelle quali l’oggetto – ove non chiaramente espresso – non può che corrispondere a quello del giudizio».
Peraltro, occorre segnalare che sempre il Tribunale di Verona (estensore Vaccari) con l’ordinanza del 23 giugno 2016 aveva avuto modo di affrontare altra problematica relativa alla individuazione nell’istanza di mediazione delle “ragioni della pretesa”. In quella circostanza la parte istante aveva indicato per relationem tali ragioni richiamando una lettera che aveva preceduto l’avvio della mediazione (obbligatoria preventiva ex lege). Il giudice scaligero era pervenuto qui alla conclusione che non essendo possibile accertare nel caso concreto che la lettera richiamata fosse stata effettivamente inviata alla parte convenuta il tentativo di mediazione non potesse ritenersi utilmente esperito provvedendo così a fissare un nuovo termine per l’avvio della procedura.

Marco Marinaro