di Antonio Ciccia
Per il rilascio di immobili occupati si deve passare prima dal mediatore. Non si può andare direttamente in tribunale. Così ha deciso il tribunale di Modena, con provvedimento del 5 maggio 2011, nel procedimento r.g. 2674/2010. Questo un effetto del decreto 28/2010 sulla mediazione, che è considerata condizione di procedibilità.
Nel caso specifico il proprietario di un immobile ha proposto un ricorso ex articolo 447-bis del codice di procedura civile, chiedendo al giudice di ordinare il rilascio dell'immobile occupato senza titolo.
Il proprietario ha chiesto anche la condanna al versamento della indennità di occupazione. Il giudice ha esaminato il ricorso e ha rilevato che la domanda di rilascio dell'immobile traeva spunto da un rapporto analogo a una locazione.
Il tribunale, a questo punto, ha constatato che le controversie sulle locazioni devono scontare la preventiva e obbligatoria procedura di mediazione, in materia prevista dall'articolo 5, 1° comma, del dlgs n. 28 del 2010.
E se non è stata presentata la domanda di mediazione, il giudice rileva d'ufficio l'improcedibilità non oltre la prima udienza. Peraltro, se non è stata presentata la domanda di mediazione, l'unico effetto processuale consiste nell'assegnazione alle parti del termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il giudice, inoltre, deve anche rinviare l'udienza a una data posteriore alla scadenza fissata dal decreto legislativo 28/2010 per la conclusione del procedimento di mediazione (quattro mesi). In sostanza non vi sono sanzioni processuali, quali la nullità dell'atto introduttivo.
La regola della obbligatorietà della procedura di mediazione riguarda le controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Dal 20 marzo 2012 la condizione di procedibilità si applicherà anche alle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di condominio. L'improcedibilità deve essere eccepita da chi è chiamato in giudizio, a pena di decadenza, oppure può essere rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Tuttavia lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, e neppure la trascrizione della domanda giudiziale (particolarmente utile per le controversie immobiliari). Inoltre l'improcedibilità non trova applicazione nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti in camera di consiglio e nell'azione civile esercitata nel processo penale.