17.07.2013

Mediaconciliazione a termine

  • Italia Oggi

Mediazione civile a termine. L’obbligo di passare preventivamente dal tentativo di accordo amichevole sarà in vigore per quattro anni: a giro di boa, cioè al termine del secondo anno, il ministero della giustizia dovrà attivare un monitoraggio degli esiti della sperimentazione e valutare il da farsi.

Prevista la gratuità della mediazione che fallisce in occasione del primo incontro. Stabilito l’obbligo di assistenza tecnica dell’avvocato laddove la mediazione sia una condizione di procedibilità del futuro contenzioso. Sono questi alcuni degli emendamenti al dl n. 69/2013 approvati dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della camera.

Molteplici i ritocchi sulla giustizia, che recepiscono in larga parte il parere espresso dalla 2° commissione di Montecitorio, presieduta da Donatella Ferranti (Pd). Arriva un limite geografico all’operatività degli organismi di mediazione: le domande potranno essere presentate solo «nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia». Mediazione obbligatoria estesa anche al risarcimento dei danni derivanti dalle professioni sanitarie (e non più soltanto mediche). Approvato pure un emendamento, proposto da Enrico Zanetti di Scelta Civica, che ripristina l’autodeterminazione delle parti nella scelta dell’organismo di mediazione, senza quindi essere vincolate alla scelta del giudice che prescrive il tentativo di accordo.

Ok pure alla proposta del M5S secondo cui laddove il mancato accordo si “perfezioni” già nel primo incontro, al mediatore non sarà dovuto alcun compenso. Soddisfatti gli avvocati. «Il parlamento ha fatto un buon lavoro per attenuare o superare la distorsioni del decreto, ma c’è ancora del lavoro da fare», spiega il consigliere segretario del Cnf, Andrea Mascherin, «l’aver posto un limite temporale all’obbligatorietà della mediazione significa aver riconosciuto che questa qualità non appartiene all’istituto».Ma i ritocchi al settore giustizia non si fermano qui. Modificata la norma che consentiva un uso estensivo delle motivazioni “brevi” nelle sentenze civili. Non sarà più possibile, come previsto dall’articolo 79 del decreto Fare, rimandare esclusivamente a precedenti conformi, ma sarà necessario almeno rinviare a contenuti presenti negli atti di causa. Finisce ko l’articolo 80, che assegnava una nuova competenza inderogabile per territorio ai tribunali delle grandi metropoli: le cause che hanno come parte una società con sede all’estero, priva di rappresentanza stabile in Italia, potranno proseguire presso il giudice naturale, senza dover essere accentrate a Milano, Roma e Napoli. Con un nuovo articolo viene poi ampliato il novero degli atti soggetti a trascrizione obbligatoria, elencati dall’articolo 2643 c.c.: entrano gli accordi che accertano l’usucapione con la sottoscrizione autenticata di un pubblico ufficiale autorizzato.

Tra le proposte di modifica del governo trovano accoglimento alcune norme relative alla Corte di cassazione. Integralmente riscritto l’articolo 74 del dl, che prevedeva l’introduzione di 30 magistrati da utilizzare come assistenti di studio per una rapida definizione dell’arretrato civile. La scelta dell’esecutivo è ora quella di potenziare di un corrispondente numero di unità le fila dei magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo (che passeranno da 37 a 67). Sarà il primo presidente, di anno in anno, a destinare un numero adeguato di questi giudici alle diverse sezioni con funzioni di assistente (senza possibilità di prendere parte alle camere di consiglio e di votare). Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione il Csm dovrà approvare i criteri per la destinazione dei magistrati ai collegi. I 30 nuovi posti saranno coperti entro 180 giorni con decreto di via Arenula.

Disciplina più stringente, infine, per l’accesso agli stage formativi teorico-pratici di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa. L’istituto, regolato dall’articolo 73 del dl n. 69/2013, è riservato ai più meritevoli studenti delle facoltà di giurisprudenza. Il voto minimo di laurea richiesto si alza da 102 a 105 su 110, ma al contempo cresce l’età massima consentita (da 28 a 30 anni). I giovani potranno fare esperienza anche nei tribunali di sorveglianza e a quelli per i minorenni. Da ultimo, per la nomina dei 400 nuovi giudici ausiliari (art. 65), si prevede che le piante organiche saranno determinate «tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna corte». Ogni sede non potrà avere comunque più di 40 posti.