17.06.2014

Macchine, aiuti in chiaro

  • Italia Oggi

Comunicazione di apertura di un conto corrente vincolato o dedicato, comunicazione degli ordini e delle conferme d’ordine dei beni di investimento e invio di un prospetto di riepilogo degli ordini e delle conferme d’ordine. Il ministero dello sviluppo economico ha dettato le regole per la concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie del bando «investimenti innovativi» (macchinari). Nelle more dell’attivazione di un’apposita piattaforma informatica a supporto degli adempimenti postconcessione, le imprese agevolate dovranno inviare, all’indirizzo pec dps.iai.div5@pec.sviluppoeconomico.gov.it ed entro 90 giorni dalla data di ricezione del decreto di concessione, la documentazione di cui sopra. Questo è quanto viene stabilito nella nota MiSe rubricata «adempimenti post concessione» del 12 giugno 2014. La comunicazione di apertura del conto corrente e il prospetto di riepilogo andranno firmati digitalmente dal legale rappresentante e/o procuratore. Tutti gli ordini di acquisto, corredati dalle relative conferme d’ordine, dalla comunicazione di apertura del conto corrente e dal prospetto di riepilogo, dovranno essere congiuntamente inviati, in un’unica soluzione ed entro la scadenza dei 90 giorni dalla data di ricezione del decreto di concessione. Non sarà in seguito possibile aggiungere altri ordini/conferme d’ordine, pur se riferibili a beni previsti nel piano di investimento approvato e allegato al provvedimento di concessione. In fase di erogazione delle agevolazioni, pertanto, non saranno presi in considerazione i titoli di spesa per i quali non sono stati presentati gli ordini di acquisto secondo le predette modalità. Tali ordini di acquisto potranno essere relativi anche a beni che risultino, sul piano tecnologico, funzionali e di riconducibilità agli ambiti di innovazione di cui all’articolo 5, comma 2, del dm 29 luglio 2013, assimilabili a quelli riportati nel piano di investimento approvato, fermo restando che l’importo delle agevolazioni concesse non potrà essere in nessun caso superiore a quello indicato nel provvedimento di concessione. In tali casi di variazione, la verifica in merito all’ammissibilità dei beni per i quali sono stati presentati gli ordini di acquisto sarà effettuata solo in fase di erogazione delle agevolazioni allorquando, come previsto dall’articolo 2, comma 6, lettera c) del decreto direttoriale 11 marzo 2014, verrà valutata la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata, gli ordini di acquisto e i beni previsti dal programma di investimento. Ciascun programma d’investimento deve riferirsi a un’unica unità produttiva. L’unità produttiva corrisponde alla sede o l’unità locale dell’impresa proponente come risultante dal registro imprese.