17.12.2012

L’ultimazione detta i tempi per la fattura

  • Il Sole 24 Ore

Dal 1° gennaio 2013 cambia il termine per adempiere gli obblighi di fatturazione Iva ma non viene modificato il presupposto temporale dell’operazione. L’articolo 1 del Dl 216/2012 recepisce la direttiva 2010/45/Ue ma non muta i criteri di determinazione del momento d’effettuazione per le prestazioni in ambito internazionale.
L’articolo 6, comma 6, del Dpr 633/72 continua a stabilire che il momento d’effettuazione per i servizi generici (articolo 7-ter) coincide, nei rapporti business to business in ambito internazionale, con l’ultimazione della prestazione (per i servizi a carattere periodico o continuativo, si veda l’altro articolo in pagina). Tale regola vale sia con riguardo ai servizi resi a soggetti passivi comunitari ed extracomunitari, sia per le prestazioni ricevute da tali soggetti. In deroga al criterio dell’ultimazione, tuttavia, la prestazione si considera eseguita se, prima di tale momento, è intervenuto il pagamento totale o parziale. L’emissione anticipata della fattura (o dell’autofattura), invece, non determina l’anticipazione dell’effettuazione.
Le incertezze
Resta dunque la difficoltà di stabilire con certezza quando una prestazione può dirsi ultimata, soprattutto per i servizi ricevuti. Per un trasporto o una fiera, è abbastanza agevole. Più complicato è stabilire quando è terminata una lavorazione o una consulenza fornita da un prestatore estero.
Dal 2013, però, l’operatore avrà più tempo per emettere fattura. In base all’articolo 21, comma 4, lettere c) e d), infatti, il prestatore nazionale potrà fatturare a committenti Ue o extracomunitari entro il 15 del mese successivo a quello dell’ultimazione (o del pagamento). Lo stesso termine si applica per l’autofatturazione dei servizi ricevuti da operatori extracomunitari. Qualora, invece, la prestazione generica sia resa da un operatore comunitario (articolo 17, comma 2, secondo periodo) si applicano gli articoli 46 e 47 del Dl 331/93. Il committente nazionale, quindi, integra la fattura del fornitore o, in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello d’effettuazione del servizio (articolo 46, comma 5, nuova versione), emette autofattura entro il 15 del terzo mese successivo, annotandola entro il termine d’emissione e con riferimento al mese precedente.
L’emissione anticipata della fattura (o dell’autofattura) non rileva ai fini dell’effettuazione del servizio generico. Tuttavia, per i servizi resi da prestatori comunitari, si potrebbero considerare ancora le indicazioni della circolare 35/E/2012, secondo cui la ricezione della fattura può essere ritenuta come indice del fatto che la prestazione è stata eseguita. Si tratta di una semplificazione notevole, almeno per i casi dubbi (e che andrebbe riproposta anche con riguardo alle nuove regole), ma non del tutto risolutiva. In effetti, pur avendo ricevuto la fattura, se il committente sa con certezza che la prestazione non è stata eseguita, si ritiene che non possa integrare il documento, dandogli rilievo fiscale. È il caso, per esempio, della fattura emessa da un avvocato francese al momento dell’accettazione dell’incarico conferitogli da un’impresa italiana per un’azione legale in Francia, senza che sia intervenuto un pagamento. In queste situazioni, occorrerà attendere l’ultimazione o il pagamento, con evidenti complicazioni (anche per compilare l’Intrastat).
Le prestazioni specifiche
Per le prestazioni specifiche (per esempio quelle disciplinate dall’articolo 7-quater), il momento d’effettuazione resta quello del pagamento o dell’anticipata fatturazione (articolo 6, comma 3 e 4). L’obbligo di emettere fattura (o autofattura) per i servizi della specie resi a soggetti comunitari o extracomunitari (o da questi ultimi ricevuti), pertanto, non fruisce del differimento al 15 del mese successivo, valevole per le prestazioni generiche. Tuttavia, quando il fornitore è comunitario, si applicano comunque gli articoli 46 e 47 del Dl 331/93. Per un servizio immobiliare da un soggetto comunitario, pertanto, va integrata la fattura ricevuta, anche se il servizio non è ultimato, dato che conta la prefatturazione (o va emessa l’autofattura entro il 15 del terzo mese, se la fattura non perviene entro il secondo mese successivo a quello del pagamento).