03.04.2020

Lo stress test sulla continuità delle aziende va riparametrato

  • Il Sole 24 Ore

Destano forti preoccupazioni gli effetti economico-finanziari causati dai provvedimenti conseguenti all’attuale emergenza sanitaria, con la chiusura quasi generalizzata delle imprese, tranne quelle ritenute essenziali, e anche loro con limitazioni.

Sia le piccole imprese sia quelle di maggiori dimensioni, costrette dal 13 marzo scorso alla chiusura, a fronte della brusca frenata nel conseguimento dei ricavi, continuano a sostenere i consueti costi fissi (si veda anche l’articolo a pagina 25).

La merce in magazzino è ferma o è stata venduta in tempi rapidissimi con naturale riduzione del prezzo e, nonostante l’appoggio annunciato dal Governo, i costi (materiale di consumo, servizi, canoni di locazione, personale….) vengono quotidianamente sostenuti. Tale circostanza, oltre a generare squilibri di cassa nell’immediato, avrà un notevole effetto sul risultato d’esercizio 2020, che oltre a essere inferiore rispetto a quello atteso a inizio anno, in molti casi, potrebbe assumere segno negativo. E una perdita consistente potrebbe anche comportare l’erosione del capitale sociale e far ricadere le società nella situazione prevista dall’articolo 2447 del Codice civile per le Spa e dall’articolo 2482-ter per le Srl. Ma l’origine del problema è un evento eccezionale e non prevedibile che potrebbe mettere in seria (ma provvisoria) difficoltà aziende sane con conseguente perdita di tessuto industriale/commerciale e di posti di lavoro. Non essendo noto quando avrà fine il lockdown, né tantomeno la durata delle ripercussioni economiche della pandemia, la continuità aziendale nel 2020 rischia di essere messa a dura prova e gli imprenditori (rectius: gli amministratori) potrebbero essere costretti nel 2021 a procedere alla riduzione del capitale o alla trasformazione così come previsto dal Codice civile o alla messa in liquidazione della società.

Stante lo scenario di incertezza, è indubbia la necessità di un intervento del legislatore che preveda l’inapplicabilità o la sospensione delle disposizioni, almeno fino alla data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020. Sarà opportuno adottare dei caveat, per evitare comportamenti elusivi e opportunistici, da parte di società già decotte a prescindere dalla pandemia. A tal fine il legislatore potrà prevedere che la perdita consuntivata nel bilancio 2020 sia soggetta ad attestazione da parte dell’organo di controllo (un documento tipo le “osservazioni” di cui all’articolo 2446/2482-bis) o del revisore o, in caso di assenza, da parte di un professionista esterno indipendente. Sempre per evitare furbizie si potrebbe prevedere che operando la disposizione de quo per l’approvazione del bilancio non operi il maggior termine.