22.06.2012

Lo stato i suoi debiti li paga in Cct

  • Italia Oggi

Scatta il pagamento in Certificati di credito del tesoro (Cct) dei crediti commerciali da oltre mille euro vantati dalle imprese, per aver fornito beni e servizi alle amministrazioni centrali dello stato. Il creditore ha a disposizione un nuovo modello da compilare e consegnare all’amministrazione debitrice. Ma attenzione, c’è un solo modo per compilarlo: a ogni rigo dovrà essere associato un solo credito per cui chiedere il rimborso. Bisognerà, dunque, riempire tanti righi quanti sono i rimborsi per cui l’impresa chiede il pagamento accelerato, attraverso titoli di stato. Non solo. Il creditore dovrà compilare anche tutte le colonne del formulario previste; in esse sono richieste informazioni non derogabili. Pena la nullità della domanda.

Entra, così, nel vivo l’operazione di pagamento rapido dei crediti vantati verso lo stato centrale. La scorciatoia è resa praticabile da un decreto del ministro dell’economia del 22 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21/6/2012 (e di cui ItaliaOggi ha anticipato bozza e contenuti il 24 maggio scorso). Contemporaneamente, la diffusione ieri, sul sito internet dello stesso dicastero, della circolare operativa della Ragioneria dello stato, n. 23 del 21 giugno 2012 (prot. n. 0055394) ha dettato le istruzioni per l’uso.

La circolare, oltre a riecheggiare i contenuti del decreto del 22 maggio, fornisce indicazioni operative alle amministrazioni dello stato e ai competenti uffici centrali di bilancio su come attuare le disposizioni del dm. Il tutto, va detto, è in attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legge 1/2012 (liberalizzazioni). Che consente alle casse pubbliche di accelerare il pagamento dei crediti commerciali maturati al 31 dicembre 2011 attraverso l’assegnazione di titoli di stato nel limite massimo di 2 miliardi di euro. Ma tutto, va ricordato, può avvenire solo dietro esplicita richiesta dei creditori.

I titoli di stato. I Cct speciali avranno decorrenza dal primo novembre prossimo e scadenza fissata al primo novembre 2016. Le domande per l’assegnazione dovranno essere inoltrate entro il 28 giugno 2012, al ministero debitore. Il taglio minimo dei buoni del Tesoro sarà di mille euro. L’interesse sarà fisso e pagabile in rate semestrali posticipate. Il budget messo a disposizione dallo stato per l’operazione, come detto pari a due mld di euro, potrà essere incrementato a scapito dei fondi speciali stanziati per la reiscrizione dei residui perenti passivi (di parte corrente e di conto capitale), la cui dotazione ammonta a 2,7 mld di euro per il 2012.

Le informazioni da fornire. Alcune delle colonne contenute nel modello diffuso sul sito della Ragioneria dello stato potranno essere compilate attraverso menu a tendina. Le informazioni che il creditore dovrà riportare sono:

– cognome, nome, data e luogo di nascita del creditore ovvero denominazione della società o ente;

– codice fiscale o partita Iva;

– residenza oppure sede legale e, se diverso, domicilio fiscale;

– amministrazione statale debitrice;

– ammontare del credito vantato, corredato della data di stipula dell’atto da cui deriva la transazione commerciale per la fornitura di beni e servizi, più gli estremi identificativi del titolo (tipo fattura) che dà diritto al pagamento;

– importo del credito già utilizzato a titolo di compensazione per il pagamento di imposte. O di cui si è già incassato un rimborso parziale;

– l’ammontare del credito di cui il creditore chiede l’estinzione mediante titoli di stato, quantificato in multipli di mille euro, a cui va però sottratto il credito già usato in compensazione;

– e ancora, il credito residuo, al netto del pagamento in Cct, per cui si chiede l’estinzione con pagamenti ordinari;

– l’indicazione della banca di accredito dei titoli e dei relativi codici Abi e Cab;

– e, infine, l’indicazione del conto intermediario presso Monte Titoli, su cui dovranno essere accreditati i titoli di stato.

Attenzione, di tutte le informazioni suddette, solo l’ultima qualora non fornita, non innesca l’esclusione della domanda.