30.08.2011

Lo spesometro senza integrativa

  • Italia Oggi

di Maurizio Tozzi 

Spesometro al via senza integrativa. Le comunicazioni di anomalia sul 2009 arriveranno dopo la scadenza dei termini per la correzione di Unico 2010. Necessario prepararsi al contraddittorio documentando le spese sostenute e la compatibilità delle stesse con i redditi disponibili e i risparmi accumulati nel tempo.

Da comprendere il trattamento degli incrementi patrimoniali già «accertati» nel quinquennio precedente.

Secondo quanto anticipato da ItaliaOggi lo scorso sabato 27 agosto, a ottobre partiranno le segnalazioni di anomalia in riferimento al nuovo strumento dello spesometro, ossia il calcolo delle spese sostenute dal contribuente sulla base delle informazioni disponibili per il fisco. Si tratta di segnalazioni oltremodo importanti in quanto riguarderanno l'annualità del 2009, periodo in cui il redditometro ha cambiato totalmente «faccia», soprattutto per quanto concerne le spese sostenute.

Un dato deve essere subito evidenziato: alla ricezione della comunicazione il contribuente non avrà più la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso con le sanzioni ridotte, in quanto la dichiarazione Unico 2010 è correggibile in maniera agevolata entro la scadenza del prossimo 30 settembre. Peraltro, posto che per il redditometro e lo spesometro applicabili a partire dal 2009 il legislatore richiede obbligatoriamente la procedura del contraddittorio, dovrà essere verificato se le segnalazioni in realtà non avranno già la forma dell'invito al contraddittorio o se invece si tratterà di un ennesimo tentativo di moral suasion nel confronti dei contribuenti più «distratti», con l'implicito messaggio di almeno divenire più virtuoso nei periodi d'imposta successivi.

Ad ogni buon conto, come detto, il test si preannuncia davvero interessante, posto il cambio totale della metodologia di accertamento sul fronte delle spese: infatti, da un concetto di spesa intesa come incremento patrimoniale, suddivisibile per legge in un presunto reddito percepito nell'arco di un quinquennio precedente, con l'ulteriore condizione di registrare uno scostamento tra reddito accertabile e dichiarato di almeno il 25% in due periodi d'imposta, a partire dal 2009 è stato introdotto un parallelo «secco» tra le spese sostenute e i redditi accertabili, a condizione che sia riscontrato uno scostamento di almeno del 20% tra le notizie a disposizione dell'amministrazione finanziaria e il reddito dichiarato. Sul punto, si rammenta che l'amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti nella circolare n. 28 del 2011, tra cui si sottolineano sia la precisazione che il «quantum» emergente dallo spesometro non potrà essere sommato al risultato del redditometro, trattandosi di due diverse modalità di determinazione del reddito complessivo del contribuente, sia che per quanto concerne le spese sostenute la prova difensiva del contribuente sarà valutata caso per caso, dovendosi soprattutto osservare le modalità con cui la stessa è avvenuta.

Le nuove segnalazioni, dunque, paiono fondamentali, soprattutto per appurare il «grado di raffinatezza» del nuovo strumento, ossia se davvero è mirato verso le situazioni «critiche», riuscendo già ad analizzare, in fase selettiva, le diverse componenti che possono giustificare determinati acquisti (non solo mutui e finanziamenti, ad esempio, ma anche la valutazione dell'impatto del reddito del nucleo familiare, elemento difensivo valorizzato dalla circolare n. 49 del 2007).

Inoltre, sarà interessante conoscere se vi sarà un primo confronto con gli uffici periferici, soprattutto per «scoprirne» l'orientamento in sede di obbligatorio contraddittorio. In particolare, il punto di domanda principale riguarda la mole di documenti che saranno richiesti al contribuente, dovendo contemperare diversi interessi e soprattutto tenendo in debita considerazione l'assunto secondo cui non possono essere effettuate richieste di informazioni comunque disponibili per l'amministrazione. Si prenda il caso dell'acquisto immobiliare: in termini pratici, a partire dal 2009 l'acquisto di un simile bene è imputabile, per intero, quale reddito ipotetico del contribuente nel medesimo anno. A leggere la citata circolare n. 28 del 2011 onere del contribuente sarà quello di dimostrare in che modo ha fatto fronte all'acquisto, ad esempio evidenziando la disponibilità monetaria sul conto corrente ed il relativo pagamento. Se per acquisti consistenti come nel caso di un immobile non si ritiene che un contribuente «ordinariamente» diligente possa avere grossi problemi nella «tracciabilità» dell'operazione, più difficili sono le situazioni riguardanti altre tipologie di spese «di lusso», il cui sostenimento è a conoscenza dell'amministrazione finanziaria (come sottolineato nell'edizione di sabato, l'amministrazione dispone di oltre cento informazioni di spesa, tra cui frequentazione di centri benessere, spese per le vacanze e scuole private, tutte le spese evidenziate nel quadro E del 730 o RP di Unico ecc.). Si pensi a un insieme di tali spese pari a 45 mila euro con un reddito dichiarato di 15 mila euro e senza la possibilità di «avvalersi» di altre fonti reddituali, anche di familiari: in simili circostanze la sola via d'uscita sembra essere quella di dimostrare l'utilizzo del risparmio accumulato nel tempo, con la conseguente amletica domanda circa la possibilità di evidenziare al fisco gli accumuli del risparmio stesso (è il caso, ad esempio, di eventuali versamenti in contante sul conto corrente che non sono adeguatamente documentati).

Le segnalazioni, comunque, rappresenteranno lo strumento per conoscere il «destino» degli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal 2009 ad oggi ed oggetto di accertamento nel quinquennio precedente in forza della vecchia formulazione del redditometro: in sostanza, se un acquisto di 100 mila euro nel 2009 è già stato «spalmato» negli anni dal 2005 al 2008 per 80 mila euro, sarà sicuramente interessante conoscere in che modo sarà valutato rispetto al 2009.