03.02.2015

Lo sgravio convive con i bonus

  • Il Sole 24 Ore

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità (fino a 8.060 euro all’anno per un triennio) verosimilmente finirà col farla da padrone rispetto agli altri incentivi, che però in alcuni casi possono coesistere con l’ultimo arrivato (per i dettagli si veda la tabella a fianco).
In primo luogo tra le soluzioni alternative – ancorché non sia qualificabile come un’agevolazione in senso stretto ma come un particolare regime contributivo previsto dalla legge (in funzione della causa mista contrattuale) – va considerato l’apprendistato che, pur con gli oneri della formazione, determina comunque una riduzione dei costi complessivi per il datore di lavoro, sia nella parte economica che in quella contribuiva.
Sul primo fronte, l’apprendista può essere sotto inquadrato di due livelli rispetto a quello finale, oppure gli può essere attribuita una retribuzione progressiva in percentuale secondo le previsioni del Ccnl. Sul versante contributivo, va osservato che il carico contributivo datoriale è pari all’11,61% per le aziende con oltre 9 addetti ma può ridursi all’1,61% per quelle fino a 9 dipendenti. Tuttavia quest’ultima misura agevolata riguarda i contratti stipulati nel periodo 2012-2016 e necessita del rispetto del “de minimis”
Pur considerando i sostegni economici, l’apprendistato, che peraltro si rivolge a una platea anagraficamente circoscritta di lavoratori, presenta complessivamente dei costi superiori a quelli che si sostengono fruendo della nuova misura incentivante. Va, infatti, evidenziato che per le retribuzioni entro i 27.000 euro circa l’esonero della contribuzione previsto dalla legge di stabilità è sostanzialmente totale. Restano, infatti, esclusi dallo sgravio: il contributo dello 0,30% integrativo Aspi devolvibile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua e quello di finanziamento dei Fondi di solidarietà previsti dalla legge 92/2012. Inoltre, si ritiene che lo sgravio sia al netto delle misure compensative previste per favorire la previdenza complementare e/o il Fondo di tesoreria.
Dalle premesse è facile desumere la convenienza della nuova misura rispetto alle agevolazioni previste per chi assume lavoratori dalle liste di mobilità ex lege 223/1991. In quest’ultimo caso, infatti, i datori di lavoro sono chiamati a versare, per 18 mesi, la contribuzione nella misura del 10%, pur senza tetto complessivo annuale. Vale peraltro la pena di ricordare che, in relazione ai recenti orientamenti dell’Inps (circolare 17/2015), il nuovo esonero introdotto dalla legge di stabilità è cumulabile con il 50% dell’indennità di mobilità non fruita dal lavoratore. Per godere di entrambi gli incentivi, tuttavia, l’assunzione deve essere full time.
Ad analoga conclusione si perviene con riferimento all’incentivo previsto dall’articolo 4 della legge Fornero in favore di chi assume over 50 disoccupati da oltre 12 mesi o donne con particolari caratteristiche. L’agevolazione consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per 18 mesi. Inoltre, va ricordato che quest’ultima facilitazione soggiace all’integrale applicazione dei principi stabiliti dalla legge 92/2012 e alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dal regolamento Ce 800/2008.
Stesse riflessioni valgono per le assunzioni agevolate del decreto Letta, vale a dire la possibilità di fruire di un bonus pari a 1/3 della retribuzione imponibile previdenziale lorda mensile, per 18 mesi (nel limite massimo di 650 euro).