Il contribuente ha quindi impugnato le sentenze davanti alla Cassazione, deducendo in via del tutto pregiudiziale l’errore commesso dai giudici di secondo grado per non aver rilevato l’omessa notificazione degli atti di appello a tutte le parti processuali.
La Suprema Corte ha in primo luogo osservato che si ha litisconsorzio processuale quando la presenza di più parti nel primo grado di giudizio deve essere mantenuta in secondo grado, al fine di evitare possibili contrasti di giudicati. In tale eventualità, si è a fronte di una causa inscindibile anche laddove non sussista una ipotesi di litisconsorzio sotto il profilo sostanziale.
Trattandosi di un litisconsorzio processuale, dunque, la Ctr avrebbe dovuto riunire i procedimenti di appello, ai sensi dell’articolo 335 del Codice di procedura civile, oppure ordinare alle parti l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331. Non avendovi provveduto, la Cassazione ha disposto la remissione degli atti alla Ctr che dovrà trattare unitariamente i due appelli originari, curando l’integrità del contraddittorio. Il criterio di diritto enunciato dalla Corte esclude pertanto che, in caso di appello non notificato a tutti gli interessati, questo debba essere dichiarato inammissibile.
Sul punto, l’articolo 53 del Dlgs 546/92 prescrive che l’atto di appello debba essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al procedimento di primo grado, senza tuttavia precisare le conseguenze di una eventuale omissione. Con la sentenza in commento, la Cassazione conferma che, in tal caso, nel giudizio tributario si debba fare applicazione delle regole del Codice di procedura civile, che prevedono per l’appunto la mera integrazione del contraddittorio.