03.09.2015

Litisconsorzio, appello «salvo» anche se non notificato a tutti

  • Il Sole 24 Ore
In presenza di litisconsorzio processuale, in caso di appello notificato solo ad alcune parti e non a tutte, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, senza che possa darsi luogo alla dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello. La precisazione giunge dalla sentenza 17497 della Corte di cassazione, depositata ieri.
La vicenda prende le mosse dall’impugnazione di una iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione. Contro l’iscrizione, il contribuente aveva proposto separati ricorsi in primo grado, chiamando in giudizio sia Equitalia sia l’ente impositore. Nel corso del giudizio, i ricorsi erano stati riuniti e accolti, con conseguente annullamento dell’iscrizione ipotecaria. Avverso la sentenza di primo grado, hanno proposto appello sia l’agenzia delle Entrate sia l’agente della riscossione, omettendone tuttavia la notifica a tutte le parti del processo. In particolare, le Entrate hanno spedito l’appello solo al contribuente, e non anche all’agente della riscossione, mentre quest’ultimo non aveva provato la corretta spedizione dell’atto al contribuente. La Ctr ha deciso con due sentenze separate le controversie promosse, accogliendo entrambi gli appelli.
Il contribuente ha quindi impugnato le sentenze davanti alla Cassazione, deducendo in via del tutto pregiudiziale l’errore commesso dai giudici di secondo grado per non aver rilevato l’omessa notificazione degli atti di appello a tutte le parti processuali.
La Suprema Corte ha in primo luogo osservato che si ha litisconsorzio processuale quando la presenza di più parti nel primo grado di giudizio deve essere mantenuta in secondo grado, al fine di evitare possibili contrasti di giudicati. In tale eventualità, si è a fronte di una causa inscindibile anche laddove non sussista una ipotesi di litisconsorzio sotto il profilo sostanziale.
Trattandosi di un litisconsorzio processuale, dunque, la Ctr avrebbe dovuto riunire i procedimenti di appello, ai sensi dell’articolo 335 del Codice di procedura civile, oppure ordinare alle parti l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331. Non avendovi provveduto, la Cassazione ha disposto la remissione degli atti alla Ctr che dovrà trattare unitariamente i due appelli originari, curando l’integrità del contraddittorio. Il criterio di diritto enunciato dalla Corte esclude pertanto che, in caso di appello non notificato a tutti gli interessati, questo debba essere dichiarato inammissibile.
Sul punto, l’articolo 53 del Dlgs 546/92 prescrive che l’atto di appello debba essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al procedimento di primo grado, senza tuttavia precisare le conseguenze di una eventuale omissione. Con la sentenza in commento, la Cassazione conferma che, in tal caso, nel giudizio tributario si debba fare applicazione delle regole del Codice di procedura civile, che prevedono per l’appunto la mera integrazione del contraddittorio.