30.11.2015

L’inversione contabile fa meno paura: la sanzione diventa fissa

  • Italia Oggi

L’inversione contabile dell’Iva sulle prestazioni relative agli edifici si avvia al compimento del primo anno di vita tra le quotidiane difficoltà dei contribuenti, alle prese con i dubbi sulla qualificazione delle molteplici operazioni potenzialmente inquadrabili tra le fattispecie alle quali la legge n. 190/2014 ha esteso il meccanismo speciale di applicazione dell’imposta.

Alle criticità storiche, come la classificazione dell’operazione tra le prestazioni di servizi oppure tra le cessioni di beni, le disposizioni inserite alla lettera a-ter) nel sesto comma dell’art. 17, dpr n. 633/72, ne hanno aggiunte altre: per esempio, la delimitazione della nozione di edificio, il trattamento delle prestazioni che interessano solo in parte l’edificio, il regime dei contratti con prestazioni «miste».

In questo quadro obiettivamente complesso, a stemperare un po’ le ansie delle imprese e dei loro consulenti contribuiscono le novità introdotte dal dlgs n. 158/2015, le cui disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio 2017 (ma il ddl di stabilità 2016 prevede l’anticipo al 1° gennaio prossimo).
Il nuovo regime sanzionatorio delineato per le violazioni in materia di inversione contabile, applicabile retroattivamente in base al principio del favor rei, riconosce, infatti, natura formale a tali violazioni: in base alle nuove disposizioni, inserite nei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’art. 6, dlgs n. 471/97, qualora l’imposta sia assolta dal soggetto sbagliato, l’erronea modalità di applicazione sarà punita con la sanzione fissa da 250 a 10 mila euro (e non più con la sanzione proporzionale del 3% dell’imposta). Di conseguenza, in caso di plurime violazioni, si applicherà una sanzione unica in base al principio del cumulo giuridico del «concorso materiale omogeneo di violazioni formali». Per stare tranquilli, però, occorre la certezza che l’imposta sia stata assolta.

Le disposizioni della lettera a-ter). L’art. 1, comma 629, della legge n. 190/2014, ha ampliato l’area delle operazioni soggette all’inversione contabile, estendendo il meccanismo speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici», ovviamente allorquando rese a soggetti passivi che agiscono in quanto tali. La nuova fattispecie, codificata nella lettera a-ter) del sesto comma dell’art. 17, dpr 633/72, è contigua a quella della lettera a), che sin dal 2007 assoggetta all’inversione contabile le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, eccettuate le prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Riguardo all’oggetto, le disposizioni della lettera a) hanno una portata più ampia di quelle della lettera a-ter), perché abbracciano tutte le prestazioni del settore edile; d’altro canto, però, per la loro applicazione occorrono due presupposti che ne circoscrivono sensibilmente il raggio d’azione e che non figurano nelle nuove disposizioni, essendo richiesto (i) che le prestazioni siano rese sulla base di un contratto di subappalto e (ii) verso un committente anch’esso operante nel settore edile.

La lettera a-ter) menziona esclusivamente le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento degli edifici, sicché si applicherà alle suddette prestazioni alla sola condizione che siano rese nei confronti di soggetti passivi (rapporti B2B).

Secondo la circolare n. 14/2015 dell’Agenzia delle entrate, per individuare le prestazioni interessate si deve fare riferimento alla tabella Ateco 2007, e precisamente ai codici di attività che, nell’ambito della divisione 43 della sezione F, descrivono le prestazioni summenzionate, analiticamente indicati dalla stessa circolare.

Il riferimento ai codici di attività ha carattere oggettivo, nel senso che le prestazioni oggettivamente riconducibili ai codici individuati dall’Agenzia sono sottoposte all’inversione contabile a prescindere dal codice di attività con il quale il soggetto passivo risulta registrato e indipendentemente dalla circostanza che egli operi o meno abitualmente nel settore edile. Le prestazioni di servizi di manutenzione e di riparazione di impianti, pur differenziandosi da quelle di «installazione» (le sole menzionate dalla norma), sono classificate nello stesso codice di queste ultime, sicché, alla luce del criterio adottato dall’agenzia, devono ritenersi assoggettate all’inversione contabile. Il meccanismo speciale si applicherà quindi anche alle prestazioni di servizi effettuate dopo l’operazione di installazione di impianti su edifici, aventi a oggetto l’assistenza e la manutenzione degli impianti medesimi, in esecuzione di obbligazioni assunte con il contratto principale, oppure in via autonoma. È irrilevante, al riguardo, che dette prestazioni siano eseguite dallo stesso soggetto che ha fornito e installato l’impianto, oppure da terzi per suo conto, oppure da terzi in via autonoma sulla base di un rapporto diretto con il titolare dell’impianto; così come è ininfluente la circostanza che il servizio di assistenza sia pattuito in forma di abbonamento, dietro pagamento di un canone forfetario prestabilito, indipendentemente dalle richieste di intervento, sicché la materiale esecuzione delle prestazioni potrebbe anche mancare.

Per quanto riguarda le prestazioni di completamento degli edifici, l’agenzia ha osservato che il termine «completamento» viene utilizzato nella lettera a-ter) in senso atecnico, senza alcun nesso con la definizione degli interventi edilizi di cui all’art. 3 del dpr n. 380/2001; di conseguenza, per esempio, la prestazione di servizi di tinteggiatura di un edificio o di una sua porzione, rientrante nel codice attività 43.34.00, è soggetta al regime dell’inversione contabile anche se resa nel quadro di lavori di semplice manutenzione di un edificio esistente.

Le prestazioni di servizi di pulizia sono le uniche la cui individuazione, sempre con il criterio dei codici di attività, esula dal comparto dell’edilizia di cui alla divisione 43 della sezione F, nella quale è menzionata solamente la «pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione» (codice attività 43.39.09). La circolare n. 14/2015 ha infatti precisato che il meccanismo speciale si applica alle prestazioni rientranti nei codici di attività 81.21.00 e 81.22.02, limitatamente a quelle rese sugli edifici (e non su altri immobili, oppure su beni mobili, o su impianti e macchinari industriali).