30.10.2012

Licenziamenti con «riti» differenziati

  • Il Sole 24 Ore

Un federalismo giudiziario nel diritto del lavoro. Almeno sulle regole processuali. Forse inevitabile vista la portata delle novità, ma non per questo meno sconcertante. La riforma Fornero ha introdotto una disciplina processuale inedita, con l’obiettivo di accelerare i giudizi sui licenziamenti, ma i tribunali si muovono in ordine sparso.
E già sul perimetro delle cause che devono essere definite con il nuovo modello processuale le opinioni divergono. Fa discutere l’ordinanza del tribunale di Milano che ha escluso dal rito Fornero le domande sull’accertamento del datore di lavoro, preliminare e legato alla richiesta di reintegra. Il presidente della sezione Lavoro milanese Pietro Martello sottolinea la necessità per i giudici di fare funzionare una legge che può contare adesso su soli 2 mesi di effettiva applicazione nei tribunali e spiega: «Condivido la necessità di dare un impulso ulteriore a giudizi tanto delicati. Certo va valutato con attenzione il perimetro delle cause che possono essere risolte con il rito sommario anche per non ottenere l’effetto, paradossale, di appesantirlo».
La coordinatrice delle sezioni Lavoro del tribunale di Roma, Anna Maria Franchini, precisa, sia pure a titolo personale, visto che ancora un orientamento comune sul punto non è stato trovato che nelle questioni che riguardano la qualificazione del rapporto di lavoro, espressamente comprese tra quelle che devono essere risolte con le nuove regole processuali, devono essere fatte rientrare anche quelle sull’identità del datore di lavoro. Un’interpretazione estensiva forse, ma che, a giudizio di Franchini, è coerente con le intenzioni del legislatore.
Per Carla Musella, presidente della sezione Lavoro di Napoli, il rito è speciale, anzi specifico, e l’interpretazione deve essere restrittiva. Altrimenti la corsia preferenziale rischia di affollarsi troppo. Però poi accoglie con forti dubbi l’ordinanza della sua stessa sezione con la quale, in un licenziamento che aveva sottesa un’interposizione, ha deciso sulla legittimità del licenziamento, considerando improponibile le domande sull’interposizione per alterità dei fatti costitutivi. Una scelta che apre la strada alla duplicazione dei processi e al contrasto tra giudicati.
Restano forti peraltro le perplessità degli avvocati. Fabio Rusconi, presidente dei giuslavoristi, osserva come «un provvedimento che, come quello di Milano, rifiuta di stabilire, entro il rito Fornero, quale sia il datore di lavoro, presuppone, per non essere aberrante, almeno la facoltatività del nuovo rito. Infatti, o finisce per negare la possibilità al lavoratore di ottenere giustizia (devi fare la causa con il nuovo rito sul licenziamento, ma non puoi farmi accertare chi sia il datore di lavoro reale), oppure forza la norma Fornero per farle dire che le cause di impugnazione di licenziamento, in situazioni come quelle discusse a Milano, si devono fare con il rito ordinario. Ma questo, sicuramente, non è. Altrimenti, si dovrebbe fare prima una causa di accertamento della titolarità del rapporto, portarla fino al giudicato (vari anni) e solo dopo fare la causa di impugnazione del licenziamento irrogato dal datore di lavoro interposto, una volta che sia accertato come datore titolare del rapporto».
E proprio sulla facoltatività si riscontrano altre divergenze. Perché il tribunale di Perugia avverte che «il rito applicabile non è nella disponibilità delle parti» e quindi ritiene applicabile la formula Fornero anche ai licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore delal riforma, mentre i giudici del tribunale di Firenze, nel documento di pochi giorni fa che sintetizza gli orientamenti della sezione, aprono alla libera scelta del lavoratore: sarà lui a stabilire se seguire la nuova disciplina oppure introdurre il giudizio in via ordinaria con il tradizionale articolo 414 del Codice di procedura civile.