28.04.2016

L’esame patente non è da rifare

  • Italia Oggi

All’automobilista è restituita la patente ma il ministero dei Trasporti ordina che l’interessato debba rifare l’esame. E invece no: il provvedimento è annullato perché l’amministrazione non spiega il motivo che impone la revisione. Il fatto che l’interessato sia rimasto per tre anni senza poter guidare, e dunque potrebbe avere perso molto smalto al volante, emerge solo dalla relazione depositata in sede istruttoria per ordine del Tar. E di per sé non basta per rimandare a scuola guida il titolare della licenza. Così la sentenza 2113/16 della sezione III-ter del Tar Lazio. La comunicazione con cui la prefettura restituisce la patente ritirata non fa cenno ad alcun dubbio sulle residue capacità tecniche di conduzione dei veicoli in capo all’interessato. Ed è stato il giudice a ordinare che fosse depositata la nota dell’ufficio del governo oltre che la dettagliata relazione sulle circostanze che hanno portato alla revisione della patente. Si configura il difetto di motivazione nel provvedimento che ha appiedato l’automobilista: la necessità di rifare l’esame è indicata rispetto all’idoneità tecnica alla guida e non anche ai requisiti psico-fisici; se l’amministrazione avesse comunicato l’avvio del procedimento l’automobilista avrebbe potuto difendersi meglio in giudizio; non conta che la commissione medica locale abbia dichiarato l’interessato non idoneo per tutte le categorie di patenti: il titolare della patente conserva l’interesse a impugnare il provvedimento perché potrebbe comunque ricevere l’ok in seguito.

Dario Ferrara