Con ordinanza n. 104 del 24 aprile 2019, la Consulta ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge n. 890/1982 (notificazioni di atti a mezzo posta) e dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 23, 97, 111 e 11 della Costituzione. La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania con ordinanza del 10/11/2017, nella quale aveva evidenziato dubbi di costituzionalità delle predette norme nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli a mezzo servizio postale con raccomandata a/r, escludono a tale forma di notifica l’applicazione delle modalità previste dalla legge 890/1982. La Corte ha ritenuto che nella notificazione diretta, sia ad opera degli uffici finanziari (art. 14, legge n. 890/1982), sia per i tributi locali (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006) vi è un sufficiente livello di conoscibilità, stante l’avvenuta consegna del plico oltre che allo stesso destinatario anche alternativamente a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il «limite inderogabile» della discrezionalità del legislatore non è superato, né è compromesso il diritto di difesa del destinatario.
Pietro Rizzo