03.08.2020

Leasing, cessioni non neutrali

  • Italia Oggi

La cessione del contratto di leasing immobiliare chiama alla cassa i professionisti; la sopravvenienza che si genera dalla differenza tra corrispettivo percepito e valore del bene sottostante è tassata anche nell’ambito del reddito di lavoro autonomo.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 209 del 13 luglio 2020, chiude le porte all’ipotesi di intassabilità avanzata da un professionista impegnato nella ristrutturazione della propria attività lavorativa.

In particolare la vicenda attiene a un contratto di leasing immobiliare finalizzato all’acquisto dell’immobile (ai sensi della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007), ove viene esercita una attività professionale.

In vista della costituzione di uno studio associato, il professionista intende chiudere la partita Iva relativa all’attività esercitata in forma individuale e cedere il contratto di leasing immobiliare relativo allo studio in cui esercita attualmente la propria attività a una società immobiliare di nuova costituzione, che a sua volta concederà in locazione l’immobile alla medesima associazione per l’esercizio dell’attività professionale.

Tale passaggio, a parere del professionista dovrebbe essere indolore dal punto di vista fiscale giacché l’articolo 54 del Tuir, dedicato alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, nulla prevede in relazione a tale situazione. In tal modo, si sostiene, la sopravvenienza attiva derivante dalla cessione onerosa del contratto di leasing è esclusa dalla formazione del reddito da lavoro autonomo e, quindi, non è imponibile né come libero professionista né come persona fisica. A supporto di tale soluzione viene richiamata la risoluzione n.163/E del 22 ottobre 2001.

L’Agenzia delle entrate, però, non è dello stesso avviso. Dopo aver richiamato l’articolo 53 del Tuir che definisce i redditi di lavoro autonomo ancorandoli all’esercizio di arti e professioni, anche in forma associata, passa a considerare quali sono le modalità di determinazione di tali redditi, in base all’articolo 54 del Tuir.

In linea di principio la base imponibile è data dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso. Fondamentale però è la previsione del comma 1-quater dell’articolo 54 secondo cui concorrono rilevano anche i corrispettivi percepiti in caso di cessione della clientela o «di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale». Questa norma è stata introdotta nel 2006 (articolo 36, comma 29, dl n. 223 del 4 luglio 2006) e intendeva colpire le ipotesi di cessione della clientela e, più in generale, di cessione di altri elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale. Nella relazione illustrativa al provvedimento si fanno alcuni esempi quali la cessione del marchio o assunzione di obbligo di non effettuare attività in concorrenza nella medesima zona.

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia, evidenzia che le previsioni evidenziate nella relazione illustrativa non devono essere considerate esaustive ma indicate a titolo esemplificativo. Ciò perché, si dice, «con il richiamo agli elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale, il legislatore ha inteso annoverare qualsiasi elemento intangibile la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell’ambito della normale attività professionale».

Da qui la conclusione che anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing, aventi a oggetto beni strumentali per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo rientrano nelle previsioni del comma 1-quater. L’importo versato dal professionista è infatti assimilato a un corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di leasing.

L’interpretazione, in verità, non convince affatto. Intanto, nell’ambito della determinazione del reddito di impresa l’operazione di cessione di un contratto di leasing comporta l’emersione di una sopravvenienza, componente questa espressamente esclusa dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Inoltre l’ipotesi di un corrispettivo versato da un professionista per acquisire la clientela di un collega o per non svolgere la stessa professione in un determinato periodo o territorio appaiono del tutto diverse da quella in esame giacché le prime sono legate effettivamente all’attività esercitata dal cedente mentre la seconda prescinde dalla stessa, essendo del tutto irrilevante, nella quantificazione del corrispettivo previsto per la cessione, l’utilizzo che viene fatto dell’immobile condotto in leasing. Il corrispettivo che viene percepito, insomma, non dipende dall’attività svolta dal professionista, ma dal valore dell’immobile in relazione alle rate residue da corrispondere a titolo di locazione finanziaria.

Non si tratta, in buona sostanza di un elemento immateriale legato allo svolgimento dell’attività quanto piuttosto di un contratto in essere che, essendo cedibile, può essere valorizzato dando origine a un componente positivo di reddito estemporaneo che va inquadrato nell’ambito di una sopravvenienza.

La norma parla espressamente di corrispettivi percepiti, senza alcun accenno al valore normale del bene. Tale aspetto aveva spinto il Cndcec a sottolineare (circ. Cndcec 12 maggio 2008 n. 1/IR) che il comma 5 dell’art. 88 del Tuir era stato introdotto per evitare che la cessione del contratto di leasing possa strumentalmente essere utilizzata per trasferire il bene sottostante usufruendo di un indebito risparmio d’imposta. Da qui la deroga al criterio generale di determinazione dei componenti del reddito di impresa basato sui corrispettivi pattuiti, con l’attribuzione della rilevanza fiscale al valore normale del bene oggetto del contratto. Ora tale funzione è del tutto inutile nell’ambito del comma 1-quater dell’art. 54 del Tuir, in cui, appunto, è espressamente richiamata la rilevanza dei corrispettivi percepiti. Ecco perché, secondo il Cndcec, «restano, per tale motivo, alcune perplessità sulla reale intenzione del legislatore di includere nell’ambito oggettivo di quest’ultima norma anche i proventi derivanti dalla cessione di contratti di locazione finanziaria. A ciò si aggiunga che, anche sotto il profilo meramente letterale, la cessione di contratto non sembra assimilabile a una cessione di elementi immateriali, costituendo piuttosto una vicenda modificativa soggettiva del rapporto contrattuale originario».

L’Agenzia, infine, indora la pillola sottolineando che i corrispettivi in questione, se percepiti in unica soluzione, possono essere assoggettati a tassazione separata.